Imposta di registro e ius superveniens con la Legge di Bilancio 2018
11 Giugno 2021
In tema di imposta di registro, viene ex lege chiarita la natura interpretativa e non meramente innovativa dell'intervento di cui alla legge di bilancio 2018 (l. 205/2017), con cui era stato modificato l'art. 20 d.P.R. 131/1986, prevedendo che "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".
La nuova formulazione dell'art. 20 TUR, quindi, non consente più di riqualificare gli atti sulla base di elementi esogeni. Infatti la sostituzione con la locuzione "dell'atto presentato" anzichè "degli atti presentati" ha fatto sì che si perimetrasse la natura dell'atto nei soli elementi contestuali dell'atto stesso.
La precedente formulazione dell'art. 20 cit. non era, quindi, solo una norma interpretativa degli atti registrati, bensì una disposizione intesa a identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario che dava prevalenza alla causa reale sull'assetto cartolare, mirando alla regolamentazione degli interessi realmente perseguita dalle parti e dal risultato economico emergente dal collegamento tra più negozi a prescindere da eventuali intenti elusivi.
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