Licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo di divieto di licenziamento
11 Giugno 2021
L'art. 14 d.l. n. 104/20, nel disporre la proroga del divieto di procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i “datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto”, vieta il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia: a) ai datori di lavoro che avevano iniziato a fruire della Cassa Integrazione cui all'art. 1 d.l. n. 104/20 ovvero dell'esenzione contributiva di cui all'art. 3 del medesimo decreto, senza esaurirli, che b) ai datori di lavoro che non ne avevano ancora fruito (con riferimento alla sola Cassa Integrazione, evidentemente, posto che l'esenzione contributiva dell'art. 3 presupponeva la fruizione di cassa integrazione tra maggio ed giugno 2020); per entrambi, con limite temporale massimo individuato al 31 dicwmbre 2020, data finale della possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali in questione.
Nel caso di specie, il giudice ha dichiarato nullo il licenziamento, in quanto disposto in contrasto a norma imperativa comportante specifico divieto, e, ex art. 18, comma 1, l. n. 300/70 ha condannato il datore di lavoro a reintegrare il ricorrente nelle proprie mansioni ed a corrispondergli un risarcimento del danno quantificato in un'indennità pari alle retribuzioni perdute dalla data di efficacia del licenziamento all'effettiva reintegrazione. |