DL Sostegni-bis: agevolazioni acquisto della prima casa per gli under 36
11 Giugno 2021
Esonero delle imposte indirette Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, il comma 6 dell'art. 64 del citato decreto prevede, per i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto di compravendita viene stipulato e con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 40.000 annui, l'esonero totale dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali per l'acquisto della “prima casa di abitazione”. La nuova norma si applica agli: - atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione delle abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A1), in ville (A8) e di castelli, palazzi caratterizzati da pregi artistici o storici (A9); - atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse. Credito d'imposta per l'IVA corrisposta Sempre per i soggetti che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto di compravendita viene stipulato e che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 40.000 annui, nel caso in cui l'acquisto dell'immobile sia soggetto a IVA, l'art. 64 al comma 7 riconosce al giovane acquirente un credito d'imposta pari al totale dell'imposta sul valore aggiunto corrisposto al momento dell'acquisto. Questa ipotesi si verifica quando non trova applicazione il regime di esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 10 n.8-bis d.P.R. 633/1972, oppure nel caso di acquisto di fabbricati dalle imprese costruttrici degli stessi entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3 c. 1 lett. c), d) e f) Testo Unico dell'edilizia entro cinque anni dall'intervento. Non essendo di fatti possibile estendere il regime di esenzione, in considerazione dei vincoli derivanti dalla Dir. 2006/112/CE, il nuovo Decreto prevede il riconoscimento di un credito d'imposta che potrà: - essere portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e le denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; - essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata successivamente alla data di acquisto; - essere usato in compensazione ai sensi del d.lgs. 241/1997. In ogni caso, il credito acquisito non può essere chiesto a rimborso. Imposta sostitutiva sui finanziamenti È prevista, infine, l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo richiesti da soggetti under 36, sempreché abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 40.000 euro e che la sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali venga espressamente dichiarata in atto dal mutuatario. Tale imposta, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, è normalmente fissata in ragione dello 0,25% dell'ammontare del finanziamento richiesto (art. 17 d.P.R. 601/1973).
Fonte: mementopiù |