Redazione scientifica
14 Giugno 2021

Le Sezioni Unite rimeditano l'orientamento delle sezioni semplici circa la natura a titolo particolare della successione di AdER ad Equitalia, arrivando ad inquadrare il fenomeno, dopo una compiuta disamina del quadro normativo e convenzionale di riferimento, nell'ambito della successione in universum ius tra enti pubblici.

I coniugi R.T. e J.B. chiedevano con atto di citazione che il Tribunale di Novara dichiarasse l'inefficacia dell'iscrizione d'ipoteca effettuata ex art. 77 d.P.R. 602/1973 da Equitalia a garanzia del credito portato da cartella di pagamento su beni facenti parte del fondo patrimoniale.

A seguito dell'instaurazione del contradditorio con Equitalia, che aveva contestato l'avversa domanda, il Tribunale di Novara accoglieva la domanda degli attori, condannando Equitalia al pagamento delle spese di lite.

La sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte d'appello, la quale riteneva che gli attori non avessero provato ex art. 170 c.c. la circostanza che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione i coniugi T-B con atto notificato al difensore di Equitalia; resisteva con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito AdER) quale successore ex lege di Equitalia Servizi Riscossione.

La causa veniva assegnata dapprima alla sesta sezione e poi alle Sezioni Unite, stante la necessità di risolvere due questioni ritenute di massima particolare importanza.

La questione fondamentale affrontata dalla Corte riguarda la qualificazione giuridica della successione di AdER ad Equitalia. In meritoi giudici hanno ritenuto di dover rimeditare l'orientamento espresso dalle sezioni semplici secondo cui la successione delle società del gruppo Equitalia in favore di AdER costituisce successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. Nella fattispecie in esame, infatti, il dettato normativo di cui all'art. 1, comma 3, d.l. 193/2016 è chiaro nel qualificare espressamente il subentro di AdER come «successione a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali» alle cessate società del gruppo Equitalia. Affermazione che, a sua volta, porterebbe ad affermare, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle norme in tema di interruzione del processo. I giudici escludono tuttavia i l'applicabilità delle norme del codice di rito di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., ritenendo il fenomeno inquadrabile nell'ambito della successione tra enti pubblici. Più precisamente, si ritiene che la specifica disciplina dettata dal legislatore «descriva, pur nel quadro della riconduzione della fattispecie estintiva delle società del gruppo Equitalia ad una successione in universum ius, piuttosto il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione, essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della collettività». Ed è proprio la «continuità sostanziale» tra l'ente che estingue e l'ente subentra nell'esercizio, appunto, ininterrotto, della medesima attività, che riverbera i suoi effetti sul piano processuale, non comportando la necessità di applicare le norme in tema di interruzione del processo.

La qualificazione giuridica operata consente di meglio comprendere le conclusioni della S.C. in ordine alla seconda questione affrontata: se sia rituale l'instaurazione del contradditorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore costituito per l'estinta società Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata e, così, se possa considerarsi, o meno, ultrattivo il mandato conferito al professionista. A riguardo le Sezioni Unite hanno ritenuto inapplicabile, nella fattispecie, il principio di ultrattività del mandato «in ragione dell'essere sopravvenuta l'istituzione del nuovo ente pubblico economico AdER, operante, senza soluzione di continuità, nell'esercizio della medesima attività di riscossione», per effetto di specifica previsione di legge oggetto di pubblicazione in G.U. In definitiva, la «certezza dell'evento successorio» e «l'incontrovertibilità della sua conoscibilità alla controparte», elementi a giudizio della Corte entrambi ricorrenti nella specie, consentono di derogare in via di eccezione alla regola dell'ultrattività del mandato. Ne deriva che «la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege, cioè l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti dell'originario difensore, è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi - in caso carenza di attività difensiva della parte intimata - ai sensi dell'art. 291 c.p.c.».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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