Audizione del lavoratore e limiti al differimento della data

14 Giugno 2021

Il datore è obbligato a differire l'incontro per l'audizione chiesta dal lavoratore in seguito ad una contestazione disciplinare se quest'ultimo adduca genericamente un impedimento di salute?

Il datore è obbligato a differire l'incontro per l'audizione chiesta dal lavoratore in seguito ad una contestazione disciplinare se quest'ultimo adduca genericamente un impedimento di salute?

Nelle ipotesi di mancata audizione del lavoratore, in seguito ad una contestazione disciplinare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il diritto del dipendente ad essere sentito oralmente non può essere esercitato senza limitazione alcuna.

Nello specifico ove il datore, a seguito di espressa richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, quest'ultimo non può ottenere un differimento limitandosi ad addurre una impossibilità di presenziare. L'obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore, infatti, sussiste qualora la stessa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.

Né l'art. 7 st. lav., né l'art. 55 d.lgs. n. 165/2001, prevedono che il lavoratore, dopo la convocazione per l'audizione dal medesimo richiesta, abbia un incondizionato diritto al differimento dell'incontro.

Si rammenta, inoltre, che sia in ambito di lavoro privato che in quello pubblico privatizzato, l'illegittimità del licenziamento per violazione del termine posto per le difese del lavoratore presuppone la prova di un concreto pregiudizio subito dal dipendente nella formulazione delle proprie giustificazioni.

Ne consegue che i vizi procedurali correlati all'audizione del lavoratore possono dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo allorché il lavoratore fornisca la prova del suddetto pregiudizio, non configurandosi un'ipotesi di danno in re ipsa.

Il dipendente dovrà, inoltre, dimostrare che l'impossibilità di presentarsi per l'audizione sia dovuta ad una patologia così grave da risultare ostativa in termini assoluti, con preclusione di altre forme difensive come ad es. l'invio di memorie esplicative.

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