Redazione scientifica
15 Giugno 2021

Nel caso di sentenza che abbia deciso una delle domande senza definire l'intero giudizio, il deposito telematico nel fascicolo d'ufficio, della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia stata allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza o non sia stata notificata alla controparte, non realizza l'effetto della riserva di impugnazione.

Gli attori adivano il Tribunale di Ancona chiedendo in via principale l'accertamento del diritto di riscatto agrario di alcuni fondi confinanti con la loro proprietà in quanto alienati , con due separati contratti, in violazione delle norme sulla prelazione agraria.

Il Tribunale rigettava la domanda, come pure la Corte d'appello di Ancona, con una prima sentenza del 5 maggio 2015, con la quale veniva altresì disposta l'ulteriore istruzione, con riferimento alla domanda proposta in via subordinata.

Successivamente con sentenza del 16 novembre 2016 la Corte d'appello di Ancona accoglieva l'appello relativo alla domanda subordinata, dichiarando l'esistenza dei presupposti per l'esercizio della prelazione agraria e disponendo la sostituzione della parte acquirente nel contratto di compravendita.

Avverso tale pronuncia è stato interposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi di diritto, cui ha resistito l'originaria acquirente con ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

La Corte della legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, in quanto parte ricorrente si era limitata a depositare telematicamente foglio contenente la dichiarazione di riserva di ricorso per cassazione. Invero, il mero deposito della dichiarazione di riserva non integra il requisito della dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare al processo verbale previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.c. Solo le forme contemplate da tale norma, infatti, realizzano il risultato della presunzione legale di conoscenza o conoscibilità della manifestazione di riserva (Cass. civ., n. 26777/2014). Al contrario, il mero deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione non raggiunge lo scopo appena menzionato «in quanto, per un verso, la pluralità di atti di cui il fascicolo d'ufficio consta (art. 168, comma 2, c.p.c.) impedisce la sua identificazione con il verbale d'udienza (per cui l'inserimento nel fascicolo non può corrispondere ad allegazione al verbale), per l'altro la presenza di un atto nel fascicolo d'ufficio non realizza il risultato della legale conoscenza o conoscibilità perché l'onere di compulsazione del fascicolo d'ufficio, quale espressione del principio di autoresponsabilità, attiene agli atti (comparse e memorie) che si comunicano mediante deposito in cancelleria (art. 170, comma 4, c.p.c.), ma non può travalicare e snaturare lo scopo per il quale è stato imposto» (Cass. civ., n. 26777/2014).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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