Privacy: se la violazione è minima, il danno non patrimoniale è risarcibile?Fonte: Cass. Civ. sez. I, 10 giugno 2021, n. 16402 | D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Articolo 15 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 2 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 21 | D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Articolo 11 | Cass. Civ. sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17383 | Cass. Civ. sez. VI, 18 luglio 2019, n. 19434 | Cass. Civ. sez. VI, 12 novembre 2019, n. 29206
15 Giugno 2021
Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16402/21, depositata il 10 giugno.
Il Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta da Tizio, finalizzata ad accertare l'illecito trattamento dei suoi dati personali ed ottenere il risarcimento del danno da parte di un Istituto di Investigazioni, che con la cooperazione dell'INPS, aveva ottenuto i documenti necessari per attestare la sua situazione retributiva ed avere, quindi, le prove da far valere in un procedimento penale in cui lo stesso Tizio era coinvolto. Per il Tribunale spettava al difensore, tramite l'Istituto, oscurare le parti del documento contenente i dati non rilevanti ai fini della difesa. Inoltre, il giudice di merito sottolineava il fatto che non risultava dimostrata da parte del ricorrente l'esistenza di un pregiudizio di natura patrimoniale, in quanto era stata dedotta solamente la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, senza specificare quali conseguenze negative si fossero realizzate. Tizio ricorre in Cassazione deducendo, tra i molteplici motivi, il fatto che il Tribunale di Messina sarebbe erroneamente incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento per violazione della privacy.
E la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di violazione dei dati personali «il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito» (Cass. n. 17383/2020) e che «il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in “re ipsa”, non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenza di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni» (Cass. n. 19434/2019 e n. 29206/2019).
Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso di Tizio. |