Legittimità della sospensione del rapporto di lavoro per mancata vaccinazione del lavoratore impegnato nello svolgimento di mansioni a carattere sanitario

Sabrina Apa
15 Giugno 2021

La mancata sottoposizione al trattamento sanitario vaccinale (misura idonea ad arginare la diffusione del contagio della malattia infettiva e ritenuta dal Legislatore del 1° aprile 2021 requisito essenziale per lo svolgimento della mansione sanitaria) comporta ipso iure, senza bisogno di accertamenti ulteriori, l'irricevibilità della prestazione originaria. Con conseguente adibizione a mansioni diverse da quelle pattuite e sino ad allora espletate oppure, ove ciò non è possibile (come nel caso di specie), con conseguente sospensione del rapporto...

La mancata sottoposizione al trattamento sanitario vaccinale (misura idonea ad arginare la diffusione del contagio della malattia infettiva e ritenuta dal Legislatore del 1° aprile 2021 requisito essenziale per lo svolgimento della mansione sanitaria) comporta ipso iure, senza bisogno di accertamenti ulteriori, l'irricevibilità della prestazione originaria. Con conseguente adibizione a mansioni diverse da quelle pattuite e sino ad allora espletate oppure, ove ciò non è possibile (come nel caso di specie), con conseguente sospensione del rapporto.

(Nel caso di specie, tenuto conto che le lavoratrici erano adibite allo svolgimento di mansioni a carattere sanitario-fisioterapico all'interno di una Casa di Riposo per Anziani, che non vi era prova in atti di riscontri medici idonei a dimostrare l'esistenza di condizioni cliniche delle lavoratrici incompatibili con la sottoposizione al trattamento vaccinale, e, considerato che l'aggiornamento al piano strategico nazionale contemplava, per la prima fase della campagna vaccinale, la vaccinazione in via prioritaria (tra l'altro) degli operatori sanitari e sociosanitari nonché ai residenti e al personale dei presidi residenziali per anziani; preso atto della incollocabilità aliunde delle lavoratrici, il giudice ha ritenuto corretto il provvedimento adottato dal datore di lavoro.

Invero, il contegno omissivo serbato dalle lavoratrici (non rimproverabile a livello soggettivo per inserirsi, nel difetto di espressa previsione legislativa contemplante l'obbligo di vaccinazione, nell'alveo di libertà riconosciuto dall'art. 32 della Carta Fondamentale) ha inciso in maniera oggettiva, sopravvenuta e significativa sul sinallagma, rendendo di fatto impossibile la fruizione della prestazione da parte del datore di lavoro che ha visto frustrato il proprio interesse individuale (così come obiettivizzato nel contratto di lavoro) e che quindi si è legittimamente risolto nel sospendere temporaneamente -fino a vaccinazione completata- il rapporto lavorativo).

V.di C. Nannetti, Obbligo vaccinale e conseguenze sul rapporto di lavoro in caso di rifiuto del lavoratore pre e post d.l. 44/2021, in Giurisprudenza commentata.

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