Tribunale di Roma: la responsabilità solidale del committente si estende anche all’indennità di ferie non godute

15 Giugno 2021

Rientra nella locuzione “trattamenti retributivi” di cui all'art. 29, comma 2,del d.lgs. n. 276/2003 l'indennità di ferie non godute. Costituisce, infatti, un orientamento di difficile comprensione quanto stabilito la Suprema Corte nella sentenza n. 10354/2016 laddove esclude dal campo di applicazione della responsabilità solidale tra appaltatore e committente l'indennità di ferie non godute e al contempo vi ricomprende i ROL...

Rientra nella locuzione “trattamenti retributivi” di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, l'indennità di ferie non godute. Costituisce, infatti, un orientamento di difficile comprensione quanto stabilito la Suprema Corte nella sentenza n. 10354/2016 laddove esclude dal campo di applicazione della responsabilità solidale tra appaltatore e committente l'indennità di ferie non godute e al contempo vi ricomprende i ROL.

L'indennità per le ferie non godute ha carattere retributivo, perché l'eventuale concorrente profilo risarcitorio non esclude la riconducibilità nella nozione di retribuzione, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro

In senso conforme: Tribunale di Padova 18 dicembre 2020, con nota di E. Zani, Una fattispecie di interpretazione estensiva della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003.

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