Deroghe al blocco dei licenziamenti

Sabrina Apa
15 Giugno 2021

In tema di deroghe al divieto dell'intimazione del licenziamento a seguito del Covid, di cui all'art. 12, comma 9 e 11, d.l. n. 137/2020 – nonché precedentemente dall'art. 14, comma 1 e 3, d.l. n. 104/2020 - (normativa che esclude dal divieto l'ipotesi in cui il licenziamento sia stato adottato per cessazione definitiva dell'attività di impresa), il datore di lavoro non può limitarsi a fornire la prova di non svolgere alcuna attività ma deve provare che l'attività di impresa è cessata in modo definitivo, in conseguenza della messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività...

In tema di deroghe al divieto dell'intimazione del licenziamento a seguito del Covid, di cui all'art. 12, commi 9 e 11, d.l. n. 137/2020 – nonché precedentemente dall'art. 14, comma 1 e 3, d.l. n. 104/2020 - (normativa che esclude dal divieto l'ipotesi in cui il licenziamento sia stato adottato per cessazione definitiva dell'attività di impresa), il datore di lavoro non può limitarsi a fornire la prova di non svolgere alcuna attività ma deve provare che l'attività di impresa è cessata in modo definitivo, in conseguenza della messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività.

Nel caso di specie, poiché tale circostanza non si era ancora verificata, risultando dalla visura prodotta che l'impresa non era definitivamente cessata, né cancellata, né messa in liquidazione, pur risultando inattiva, il giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento e condannato la società a reintegrare il lavoratore.

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