Transazione e liquidazione del compenso al difensore (della parte ammessa al gratuito patrocinio)

Redazione scientifica
17 Giugno 2021

La Corte di cassazione ha stabilito che la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocino a spese dello Stato.

Un avvocato presentava istanza di liquidazione al Tribunale di Brescia, esponendo che nell'ambito di un procedimento penale in cui aveva assistito due clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, era stato stipulato atto di transazione con i responsabili civili che non contemplava il compenso dovutogli per l'opera professionale prestata.

Il Tribunale rigettava l'istanza, sul rilievo che l'accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare anche il compenso che spettava al difensore delle parti civili.

Successivamente, l'avvocato proponeva opposizione ottenendo dal Tribunale la liquidazione del compenso.

Il Ministero della Giustizia proponeva ricorso per cassazione denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la falsa applicazione dell'art. 134 d.P.R. 115/2002, avendo il Tribunale erroneamente opinato per l'applicabilità analogica del citato articolo.

La Corte respinge il motivo di ricorso, in quanto «la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato». In particolare «se è vero - com'è vero – che ai sensi dell'art. 134, comma 2, d.P.R. 115/2002 lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate - e quindi per gli onorari e le spese dovuti al difensore (art. 131, comma 4, lett. a), d.P.R. 115/2002) - quando, per effetto della transazione, la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze». Non sembra, dunque, configurabile, un onere del difensore di attivarsi allo scopo di inserire nell'accordo (transattivo) anche la liquidazione del proprio onorario». Va inoltre debitamente soggiunto che nel caso di specie il Tribunale di Brescia ha dato atto che «l'importo dell'assegno versato a titolo di risarcimento ed esibito supera il sestuplo di quanto liquidato a titolo di spese».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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