L'attestazione sul miglior soddisfacimento dei creditori deve tener conto dell'attivo ricavabile da un'azione di responsabilità
18 Giugno 2021
In una proposta di concordato con continuità indiretta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2, lett. b) l.fall. la relazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, deve attestare che la prosecuzione dell'attività di impresa, prevista dal piano concordatario, è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori: nel confrontare la prospettiva concordataria e quella fallimentare l'attestatore deve prendere in considerazione anche il possibile ulteriore attivo ricavabile nell'ambito fallimentare dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.
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