L'attestazione sul miglior soddisfacimento dei creditori deve tener conto dell'attivo ricavabile da un'azione di responsabilità

La Redazione
18 Giugno 2021

In una proposta di concordato con continuità indiretta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2, lett. b) l.fall. la relazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, deve attestare che la prosecuzione dell'attività di impresa, prevista dal piano concordatario, è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori...

In una proposta di concordato con continuità indiretta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2, lett. b) l.fall. la relazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, deve attestare che la prosecuzione dell'attività di impresa, prevista dal piano concordatario, è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori: nel confrontare la prospettiva concordataria e quella fallimentare l'attestatore deve prendere in considerazione anche il possibile ulteriore attivo ricavabile nell'ambito fallimentare dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

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