La moratoria straordinaria per le PMI: le “nuove regole” dopo il Decreto Sostegni-bis

18 Giugno 2021

Una s.r.l. già stata ammessa alla moratoria straordinaria sui prestiti prevista dall'art. 56 Decreto Cura Italia, in che termini può beneficiare della proroga della sospensione dei pagamenti fino al 31 dicembre 2021 prevista dal decreto Sostegni-bis?

Una s.r.l. già stata alla moratoria straordinaria sui prestiti, prevista dall'art. 56 Decreto Cura Italia, in che termini può beneficiare della proroga della sospensione dei pagamenti fino al 31 dicembre 2021 prevista dal decreto Sostegni-bis?

La moratoria straordinaria sui prestiti delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) introdotta dall'art. 56 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) rappresenta una delle principali misure messe in capo dal Governo per tentare di mitigare gli effetti economici della pandemia. Detto intervento permette alle imprese di più dimensioni - che attestino di aver subìto una temporanea carenza di liquidità a causa dell'emergenza COVID e non presentino debiti deteriorato - di beneficiare della sospensione dei pagamenti relativi alle esposizioni debitorie attive nei confronti dei soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. In particolare, possono essere oggetto di moratoria linee di credito in conto corrente, finanziamenti a fronte di anticipi su crediti, scadenze di prestiti a breve termine, nonché rate di prestiti e canoni in scadenza.

Sulle linee di credito in corso viene accordata, sempre dall'art. 56 del Decreto Cura Italia, una garanzia statale sussidiaria e parziale, pari al 33% dell'importo, a valere su una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori al Fondo quando, nei 18 mesi successivi alla conclusione delle misure di sostegno, siano state avviate le procedure esecutive in relazione alle esposizioni oggetto di moratoria.

L'intervento di sostegno alla liquidità in esame è stato ritenuto in linea con il Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato predisposto in risposta alla pandemia dalla Commissione Europea e autorizzato da quest'ultima il 25 marzo 2020.

La disciplina di questa misura è stata diverse volte ritoccata per far fronte alle diverse esigenze imposte dall'emergenza sanitaria. Infatti, inizialmente la moratoria era stata disposta fino al 30 settembre 2020, poi è stata prorogata dal c.d. Decreto Agosto (art. 65 d.l. n. 104/2020) al 31 gennaio 2021. La legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 248-254 L. 178/2020) l'ha estesa al 30 giugno 2021 ricevendo l'avallo della Commissione Europea. Da ultimo, il Decreto Sostegni-bis (art. 16 D.L. 73/2021) ha nuovamente prorogato il termine della moratoria ex lege al 31 dicembre 2021, limitatamente alle imprese che erano già state ammesse alla misura entro il 31 gennaio 2021 e con riguardo alla sola quota capitale.

Le modalità di accesso allo strumento di sostegno sono state sin da subito molto snelle proprio per non minarne l'immediatezza. È stata infatti richiesta una mera comunicazione al soggetto creditore corredata da autocertificazione dell'impresa che attesti la mancanza improvvisa di cassa a seguito dell'emergenza in atto. Fino al Decreto Sostegni-bis la proroga del termine della moratoria operava automaticamente senza alcuna. formalità, salva la possibilità di rinuncia espressa da parte del beneficiario. Il D.L. 73/2021 prevede, invece, che chi ha interesse a giovarsi della moratoria oltre il termine del 30 giugno 2021 dovrà procedere con apposita comunicazione che deve essere stata inoltrata – anche a mezzo mail - al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021

In sintesi, alla luce del decreto Decreto Sostegni-bis, la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui prestiti si applica con delle limitazioni. Questa, infatti, dal 1 luglio 2021 è destinata alle sole realtà imprenditoriali già ammesse alla “sospensione” dei pagamenti entro il 31 gennaio 2021 e riguarda esclusivamente la quota capitale e non agli interessi, che dovranno essere regolarmente corrisposti. La proroga, inoltre, non opera più automaticamente ma richiede apposita manifestazione di volontà da parte dell'impresa.

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