Redazione scientifica
18 Giugno 2021

La Corte disattende l'eccezione di nullità della notificazione del regolamento di competenza sollevata dalle parti resistenti, richiamando il principio secondo cui «l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo».

Il Tribunale di Teramo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale su istanza di V.S., per il pagamento, in proprio favore, dei compensi professionali relativi all'opera prestata in favore di F.C. (e, nella specie, dei relativi eredi G.C., Q.C. e C. R.). Il Tribunale evidenziava che la competenza territoriale a decidere della controversia spettava al Tribunale di Torino, quale foro del consumatore (ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005).

Avverso il regolamento del Tribunale di Teramo, V.S. ha proposto regolamento di competenza, individuando la competenzadella Corte d'appello di Torino, anziché del Tribunale di Torino, avendo quest'ultimo ufficio giudiziario provveduto, in via definitiva, alla «chiusura» della causa.

Le parti resistenti sollevavano eccezione di nullità della notificazione del regolamento di competenza, in ragione del mancato rispetto della disciplina concernente le notificazioni con modalità telematica.

La Corte, in via preliminare, disattende l'eccezione di nullità della notificazione del regolamento di competenza sollevata dalle parti resistenti, richiamando il principio secondo cui «l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo» (Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620). Nel caso di specie «la notificazione del regolamento di competenza» ha prodotto tale risultato in quanto «i destinatari, (regolarmente costituiti nel giudizio), hanno incontestatamente ricevuto l'atto a loro notificato».

Quanto al merito, il Collegio ritiene il regolamento di competenza inammissibile. Nel regime dell'art. 38 c.p.c., come novellato dall'art. 4 l. 353/1990, la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza dev'essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza entro i tempi stabiliti (Cass. civ., n. 16359/2015). Con la conseguenza che ove il giudice verifichi la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio della questione, deve dichiarare la tardività dell'eccezione o del rilievo. Orbene, nel caso in esame, risultava dagli atti del processo che V.S. non aveva mai tempestivamente dedotto la competenza della Corte d'appello a decidere sulla controversia prima della proposizione dell'odierno regolamento, con conseguente violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione proposta.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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