La sentenza dichiarativa di fallimento della società con soci illimitatamente responsabili va notificata dal cancelliere alla società e ai soli soci dichiarati falliti secondo la decisione assunta nella pronuncia stessa, non potendo la nozione di debitore, nella lettura corrente degli artt. 17 e 18 l. fall., includere altri soci illimitatamente responsabili i quali, sebbene destinatari delle istanze di fallimento nel corso dello stesso procedimento, non siano stati dichiarati falliti all'esito, per essi pertanto decorrendo il termine d'impugnazione della sentenza, quali interessati, dalla iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16777/21, depositata il 15 giugno.
La Corte d'Appello di Firenze aveva rigettato per tardività il reclamo interposto dal socio illimitatamente responsabile di una S.a.s. avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento.
Il socio illimitatamente responsabile ha dunque proposto ricorso in Cassazione.
Il Collegio ha dapprima ribadito che nel procedimento prefallimentare non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci illimitatamente responsabili, in quanto essi non possono contestare la dichiarazione di fallimento della società, ma solo opporsi all'estensione del fallimento nei loro confronti per estraneità alla compagine sociale (Cass. Civ., n. 17765/2016).
Sulla base di tale principio e posto che la sentenza che ha dichiarato il fallimento della società e dell'altro socio illimitatamente responsabile non si è estesa anche al fallimento del socio ricorrente, i vizi della pronuncia devono essere scrutinati in relazione alla posizione soggettiva di costui nel presente giudizio, promosso per impugnare il fallimento della società. La sentenza impugnata ha correttamente assimilato la posizione sostanziale del ricorrente (quale socio illimitatamente responsabile) alla stregua di “interessato” che, sensi dell'art. 18, comma 3, l. fall., può impugnare la sentenza di fallimento sociale proponendo reclamo entro 30 giorni decorrenti dalla formalità pubblicitaria dell'iscrizione della sentenza di fallimento al registro delle imprese. Tornando alla vicenda in esame e posto che non sussisteva alcun onere della cancelleria di notificare l'integrale sentenza di fallimento al ricorrente, in quanto non fallito e al di là della valenza cognitiva nel frattempo in realtà assunta, il reclamo è stato effettivamente inoltrato oltre il termine dei 30 giorni e dunque correttamente inteso quale tardivo.
In conclusione, precisando che la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui «la sentenza dichiarativa di fallimento della società con soci illimitatamente responsabili va notificata dal cancelliere alla società e ai soli soci dichiarati falliti secondo la decisione assunta nella pronuncia stessa, non potendo la nozione di debitore, nella lettura corrente degli artt. 17 e 18 l. fall., includere altri soci illimitatamente responsabili i quali, sebbene destinatari delle istanze di fallimento nel corso dello stesso procedimento, non siano stati dichiarati falliti all'esito, per essi pertanto decorrendo il termine d'impugnazione della sentenza, quali interessati, dalla iscrizione della stessa nel registro delle imprese».
Il ricorso viene dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it