Decreto di omologa del concordato preventivo e richiesta di atti di straordinaria amministrazione

La Redazione
18 Giugno 2021

Nell'ambito di una procedura concordataria, il GD ritiene che la richiesta di autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione e/o transattivi vada previamente comunicata, non solo a al giudice delegato, ma anche ai commissari giudiziali.

Al fine di consentire le condizioni per un effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza che l'art. 185 l.f. demanda al Commissario giudiziale, il provvedimento chiarisce che le richieste al Comitato dei creditori di autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione e/o transattivi debbano essere preventivamente comunicate, oltre che al Giudice delegato, al Commissario giudiziale, che, a tal fine, può anche dare indicazioni al Comitato dei creditori.

Dunque, anche quando il decreto di omologa non preveda, espressamente, che le richieste di autorizzazione debbano essere comunicate al Commissario giudiziale e al Giudice delegato, tale adempimento discende dall'art. 185 l.f.

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