Responsabilità del committente per illecito del dipendente a prescindere dal fine dell'agente
18 Giugno 2021
Il datore di lavoro risponde del fatto illecito del proprio dipendente ex art. 2049 c.c. ogni qualvolta l'illecito non si sarebbe verificato senza l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente, secondo un nesso di c.d. “occasionalità necessaria”: e ciò a prescindere dal fine soggettivo dell'agente.Infatti, per aversi occasionalità necessaria, è sufficiente che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo, sicché sono totalmente irrilevanti le finalità egoistiche eventualmente perseguite dall'autore materiale del fatto illecito.
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