Regolamento delle spese nel giudizio di ATP preventivo

Redazione Scientifica
18 Giugno 2021

La procedura di ATP preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c. è finalizzata al componimento della lite: non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo ad un'autonoma regolamentazione delle spese.
La procedura di ATP preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c. è finalizzata al componimento della lite: non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo ad un'autonoma regolamentazione delle spese; infatti dal combinato disposto dell'art. 669 septies c.p.c., comma 2 e art. 669 quaterdecies c.p.c. emerge che nei procedimenti di consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c. il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese. L'eventuale provvedimento in tal senso sarebbe abnorme.

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