Legittimità della sanzione disciplinare per il mancato utilizzo della mascherina
18 Giugno 2021
Il datore di lavoro, quale garante dell'obbligo di tutela della salute dei lavoratori, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi.
L'obbligo datoriale, a fronte del diffondersi dell'epidemia da Coronavirus, è ribadito dal D.L. n. 18/2020, che considera infortuni sul lavoro i casi accertati di Coronavirus contratto sul luogo di lavoro. Si inserisce in questo quadro il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 da Governo, sindacati e imprese, integrato successivamente dal Protocollo 24.04.2020, che contiene le linee guida condivise tra le parti firmatarie per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli anti-contagio e per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tra le misure espressamente previste vi è proprio la fornitura di mascherine e di altri dispositivi individuali, che le aziende devono mettere a disposizione quando i lavoratori sono costretti a prestare la propria attività ad una distanza interpersonale minore di un metro, ma di cui può comunque essere imposto l'utilizzo in relazione alle specifiche realtà organizzative.
Nel caso di specie, il lavoratore non aveva ottemperato alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro concernenti l'utilizzo della mascherina; il giudice ha accertato la legittimità della sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro.
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