Opposizione di terzo e tipologia di titolo esecutivo

Redazione scientifica
18 Giugno 2021

Tre società spiegavano atto di opposizione di terzo avverso l'esecuzione per rilascio avviata da una banca in forza di decreto di assegnazione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva in corso. Il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione. A seguito di reclamo proposto dalle società, il giudice verificava l'esperibilità del rimedio previsto dall'art. 619 c.p.c. da parte delle società reclamanti.
L'opposizione di terzo si atteggia diversamente a seconda del titolo esecutivo su cui è fondata la sottostante esecuzione: se questo è costituito da un provvedimento idoneo al giudicato (ad esempio: sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, etc.) che contenga un accertamento sulla titolarità del diritto in capo al creditore, il rimedio esperibile sarà l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c.. Se, invece, il provvedimento esecutivo non contenga un accertamento sul diritto della parte istante, il terzo dovrà limitarsi a contestare la pretesa esecutiva intrapresa nei suoi confronti promuovendo un'opposizione all'esecuzione. L'opposizione ex art. 619 c.p.c. può essere, dunque, azionata non per consentire al terzo di far valere il suo diritto autonomo sul bene, incompatibile con il diritto vantato dall'esecutante, bensì solo allorquando la posizione del terzo venga minacciata o attinta dall'esecuzione per un errore nell'attività esecutiva, che si dirige verso un bene diverso da quello contemplato nel titolo.

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