L’ATP non si applica alle controversie in cui si lamenta solo la lesione del diritto all’autodeterminazione
18 Giugno 2021
Un paziente propone ricorso per ATP ex art. 696-bis c.p.c. e art. 8 l. n. 24/2017, al fine di far accertare e quantificare il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, che assume di aver subito in relazione all'intervento di neurochirurgia spinale al quale è stato sottoposto.
Decidendo sulla questione, il Tribunale di Verona rileva che le controversie in cui il danneggiato lamenti soltanto la lesione del diritto all'autodeterminazione esulano dall'ambito applicato dell'ATP conciliativo obbligatorio, non essendo necessaria in questo caso una valutazione tecnico-scientifica ma una verifica in punto di fatto e l'applicazione di principi giuridici. Precisa il Tribunale, privilegiando un'interpretazione funzionale della consulenza tecnica che tenga conto del fatto che il procedimento di ATP costituisce un limite per l'accesso alla giurisdizione, ammesso solo se risulti utile in un'ottica deflattiva, che nel caso in esame il CTU non potrebbe fornire un apporto concreto all'indagine. Pertanto, chiarisce il Giudice, l'ambito di applicazione dell'ATPO è limitato alle controversie che, in linea astratta, possono essere risolte in via conciliativa grazie al contributo tecnico e conseguentemente anche conciliativo dell'esperto. |