Tardivo deposito della procura speciale nel giudizio di legittimità e soggetto onerato del pagamento delle spese

21 Giugno 2021

In tema di giudizio di cassazione, il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese di lite a carico non del difensore ma del suo assistito, al quale l'attività processuale compiuta va riferita in ragione dell'effettivo rilascio della detta procura.
Massima

In tema di giudizio di cassazione, il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese di lite a carico non del difensore ma del suo assistito, al quale l'attività processuale compiuta va riferita in ragione dell'effettivo rilascio della detta procura.

Il caso

Era proposto dal danneggiato in un sinistro stradale ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda dello stesso volta ad ottenere il risarcimento dei relativi danni alla compagnia delegata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Rilevato che la procura speciale in sede di legittimità non era stata depositata entro il termine contemplato dall'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., e dichiarata pertanto l'inammissibilità del ricorso, la S.C. si sofferma sulla questione dell'individuazione del soggetto tenuto, in una fattispecie siffatta, al pagamento delle spese di lite, i.e. se debba essere la parte ovvero il difensore della stessa.

La questione

La questione processuale di maggior interesse esaminata dalla Corte di cassazione attiene al soggetto sul quale devono gravare gli oneri del giudizio, qualora la procura speciale venga depositata tardivamente, con ciò determinando l'improcedibilità del ricorso.

Le soluzioni giuridiche

La decisione in commento ribadisce, in primo luogo, il consolidato orientamento per il quale l'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c. nello stabilire che il ricorrente sia onerato del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso comporta che, sebbene il deposito dei due atti possa avvenire in momenti diversi, se il deposito della procura è successivo alla scadenza di tale termine, l'impugnazione è improcedibile (cfr., tra le altre, Cass. civ., 18 gennaio 2019, n. 1271).

Nella fattispecie processuale considerata, la S.C. perviene agevolmente a questa conclusione, atteso che il deposito della procura speciale non era stato effettuato entro il termine previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c. ed avendo in seguito richiesto, tanto con la memoria di cui all'art. 372 c.p.c., quanto con la successiva (e tardiva) memoria di cui all'art. 380-bis c.p.c. di poter essere ammesso ad effettuare il relativo deposito.

Il profilo di maggior rilievo della decisione in commento è, in realtà, come evidenziato, quello nel quale la Corte di cassazione si interroga sul soggetto che, in un caso siffatto, deve essere destinatario della pronuncia al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente.

Il problema che si pone, in buona sostanza, è se tale soggetto debba essere individuato nella parte ricorrente ovvero nel suo difensore.

A riguardo la pronuncia in esame ritiene di sciogliere l'interrogativo prospettato nel senso che le spese vadano poste a carico del ricorrente e ciò in base al seguente ragionamento: nell'ipotesi di procura speciale depositata tardivamente non è dubbio l'effettivo rilascio della stessa che consente di riferire alla parte il compimento della relativa attività processuale posta in essere dal difensore.

Osservazioni

La soluzione affermata dalla Corte di cassazione con la decisione in commento è senz'altro da approvare in quanto, secondo quanto affermato già alcuni anni fa dalle Sezioni Unite sulla delicata questione, nell'ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', mentre non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 10706/2006).

La possibilità, individuata dalle Sezioni Unite, di porre eccezionalmente a carico del difensore il pagamento delle spese processuali nel solo caso di radicale inesistenza della procura è coerente con l'attribuzione ad opera dell'art. 91 c.p.c. alla parte e non al difensore dell'onere per il pagamento delle spese processuali per l'ipotesi di soccombenza.

Invero, una volta rilasciato un mandato all'avvocato, anche se invalido, eventuali errori, specie in rito, del difensore tecnico che abbiano danneggiato la parte, ad esempio precludendo l'esame sul merito di un'impugnazione, potranno essere denunciati nell'ambito di un'azione di responsabilità professionale intentata contro il legale, piuttosto che rilevare sul piano della condanna alle spese processuali.

La pronuncia in epigrafe richiama, per discostarsene, non essendo dubbio nell'ipotesi sottoposta alla propria attenzione il rilascio della procura speciale (essendo il vizio correlato solo al deposito tardivo), le differenti conclusioni alle quali sono pervenute alcune recenti decisioni della Corte di cassazione nell'ipotesi di invalidità della procura speciale, affermando che, in tale ipotesi le spese del giudizio di legittimità debbano essere poste a carico del difensore (v., tra le altre, Cass. civ., n. 25435/2019; Cass. civ., n. 32008/2019).

A nostro sommesso parere quest'ultima tesi non è invece persuasiva, né nel merito, né nel metodo.

Sotto il primo profilo, infatti, una procura speciale invalida denota, comunque, l'attribuzione ad opera della parte del mandato difensivo al legale, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di inesistenza della procura stessa, che giustifica eccezionalmente, secondo i principi espressi dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la condanna «in proprio» del difensore alle spese che viene sostanzialmente «trasformato» nella parte cui fa riferimento l'art. 91 c.p.c., parte cui non potrebbe essere riferita alcuna attività processuale in assenza di procura.

Quanto al metodo, il vincolo processuale delle sezioni semplici alle statuizioni affermate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione dovrebbe comportare, piuttosto che una «sterilizzazione» in concreto degli stessi attraverso una - peraltro ondivaga - disapplicazione giurisprudenziale, una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite, per un'eventuale rimeditazione complessiva dell'orientamento non più condiviso.

Riferimenti
  • Caputo, Difensore sfornito di procura e condanna alle spese, in Giust. Civ., 1994, I, 1897;
  • Cipriani, Sulla condanna del difensore alle spese, in Foro it., 2006, n. 11, 3099;
  • Cordopatri, Ancora in tema di condanna del difensore al pagamento delle spese, in Giust. Civ., 2007, 1193;
  • De Luca, Sulla condanna del difensore al pagamento delle spese processuali, in Foro it., 1997, I, 2644;
  • Travaglino, Mandato alle liti inesistenti o invalido e condanna alle spese del difensore, in Corr. Giur., 2006, n. 8-9, 1023.

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