Contratto di SWAP e legittimità della clausola di proroga della giurisdizione

Redazione scientifica
21 Giugno 2021

La necessità della forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una relatio perfecta anche della clausola di proroga.

Una fondazione conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bologna le due controparti con le quali aveva stipulato un contratto di Total Return Swap, onde sentir pronunciare, in via principale, la nullità del contratto per difetto di causa ed, in via subordinata, la condanna di entrambe al risarcimento dei danni patiti.

Le convenute eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito, in ragione del rinvio operato dal contratto al Master Agreement predisposto dall'ISDA, alla luce del quale si intendeva pattuita tra le parti la proroga di giurisdizione in favore del giudice inglese per qualunque controversia fosse insorta in relazione al contratto.

Il Tribunale disponeva in conformità e declinava la propria giurisdizione con decisione confermata anche dalla Corte d'appello di Bologna in sede di gravame.

Proponeva ricorso per cassazione la Fondazione, censurando la sentenza d‘appello per aver ritenuto perfezionato tra le parti un accordo di proroga della giurisdizione.

La Corte rigetta il ricorso, richiamandoprincipi costantemente enunciati dalla giurisprudenza Eurounitaria e dalla Corte di legittimità. In particolare, la Corte di Giustizia ha posto in luce che «la clausola di proroga della giurisdizione, in quanto espressione dell'autonomia negoziale che l'ordinamento unionale riconosce alla parti in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale, consente di derogare ai principi generali in materia di competenza stabiliti dal Regolamento 44/2001, a condizione che le parti vi aderiscano in uno dei modi previsti dalla norma stessa». In tale senso l'art. 23, par. 1, lett. a) del Regolamento richiede «la predisposizione in forma scritta della clausola o la conferma di essa per iscritto», i quali garantiscono che il «consenso in merito alla proroga sia stato effettivamente prestato e sia stato prestato in maniera chiara e precisa». La Corte di legittimità ha ripreso tali principi, precisando che «in tema di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro dell'Unione Europea, prevista dall'art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, la necessità della forma scritta della clausola che la preveda è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una relatio perfecta anche della clausola di proroga» (Cass. civ., sez. un., 9 marzo 2012, n. 3693). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha riconosciuto la legittimità della clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice inglese in ragione del chiaro e preciso richiamo riferimento operato dal contratto del 2 luglio 2008 al Master Agreement ISDA, che detta proroga espressamente disciplinava e che non poteva passare inosservata all'attenzione dell'altra parte (la quale era un operatore professionale che aveva già concluso in passato operazioni aventi ad oggetto il medesimo titolo).

Trattd da: www.dirittoegiustizia.it

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