Il potere di fatto del cessionario e la responsabilità per il demansionamento

21 Giugno 2021

Il danno scaturente dal demansionamento è imputabile, in quanto responsabile in solido, anche al datore cedente ove sia stata accertata la illegittimità della cessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c.?

Il danno scaturente dal demansionamento è imputabile, in quanto responsabile in solido, anche al datore cedente ove sia stata accertata la illegittimità della cessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c.?

Nell'ipotesi in cui sia stata accertata la illegittimità della cessione ex art. 2112 c.c., al rapporto di lavoro quiescente tra lavoratore ceduto e datore cedente - ripristinato de iure con la declaratoria giudiziale di invalidità del trasferimento – si affianca un rapporto di fatto tra il primo e il cessionario in ragione della esecuzione materiale della prestazione lavorativa, resa in favore di quest'ultimo.

Tale distinto rapporto di lavoro, sebbene non costituisca la prosecuzione del precedente, non può ritenersi improduttivo di effetti giuridici sicché, tra gli obblighi nascenti in capo al soggetto che in concreto utilizza la prestazione del lavoratore nell'ambito della propria organizzazione, deve includersi anche quello scaturente dall'art. 2103 c.c.

Ne consegue che qualora il lavoratore venga concretamente adibito a mansioni inferiori, la responsabilità per il demansionamento subito dovrà essere imputata solo al “datore di fatto”, ossia a colui che materialmente regola l'esecuzione della prestazione lavorativa e dalla stessa trae vantaggio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.