Lavoro agile: esperienze nella contrattazione aziendale alla luce del quadro legislativo e della disciplina nazionale di settore

21 Giugno 2021

L'obiettivo del presente documento è quello di esaminare talune tendenze presenti nella contrattazione aziendale in materia di SW/lavoro agile e individuare in esse, se del caso, soluzioni che possano orientare successivi interventi regolatori. Molti degli accordi, anche i più recenti, hanno dichiaratamente carattere sperimentale, attesa l'assoluta novità di un utilizzo del lavoro agile in maniera ampia e diffusiva e, quindi, la necessità di monitorare la coerenza e adeguatezza delle norme introdotte in sede aziendale.
Premessa

Sui quotidiani delle scorse settimane è riportata la seguente notizia “Smart working, Goldman Sachs e Jp Morgan fanno marcia indietro. Tornate in ufficio”; negli articoli si evidenzia fra l'altro il fatto che i vertici delle due banche di affari americane ritengono che soprattutto le nuove leve abbiano bisogno di confrontarsi de visu con i colleghi più esperti per apprendere le technicalities della finanza e del fare banca.

Ecco che dopo una fase di “innamoramento” per lo SW (smart working o lavoro agile), sembra giungersi a un momento di saturazione, a una sensazione di nausea per il lavoro da casa.

Come risulta anche dall'esame che segue, in verità si tratta di un falso problema perché SW, che non significa certo lavorare da casa (come risulterà chiaro una volta superata la pandemia), non significa neppure lavorare sempre in luoghi che siano “altro” rispetto alla sede aziendale.

Al contrario, il lavoro agile è - anche per definizione normativa - una modalità nella quale, seppure non si prescinde dalla sede aziendale, questa non rappresenta più l'unico luogo di svolgimento della prestazione.

Ma quello che deve essere prima di tutto chiaro è che lo SW non è la causa ma l'effetto di una realtà della produzione e del lavoro che – sempre più influenzata dall'Information Technologies e dalla dematerializzazione dei processi – sta velocemente imboccando nuove strade e approdando a nuovi territori, che richiedono una maggiore valorizzazione di modalità di svolgimento dei rapporti lavorativi (da riconsiderare fra l'altro nella contrapposizione fra subordinazione/autonomia) in cui acquisiscono centralità elementi quali la responsabilizzazione del singolo, la maggior autonomia decisionale, il commitment reciproco, affiancati da adeguate tutele.

Volendo immaginare come tali elementi influenzeranno, per esempio, l'azienda di domani, si può pensare a una nuova sede associativa labour friendly, funzionale a un tipo di operatività in cui lo SW si inserisca quale modalità usuale, con coworking, turnazione delle presenze, risparmi sui costi di gestione, il tutto correlato anche a benefit coerenti (fra l'altro quelli volti a rendere più agevole la presenza delle lavoratrici-madri). Il che potrà anche contribuire al miglioramento della qualità complessiva della vita in soprattutto nei maggiori centri urbani, da sempre afflitti da problemi quali il traffico, l'inquinamento, quartieri dormitorio, polarizzazione delle sedi degli uffici pubblici, ecc.

Introduzione

L'obiettivo del presente documento è quello di esaminare talune tendenze presenti nella contrattazione aziendale in materia di SW/lavoro agile e individuare in esse, se del caso, soluzioni che possano orientare successivi interventi regolatori. Molti degli accordi, anche i più recenti, hanno dichiaratamente carattere sperimentale, attesa l'assoluta novità di un utilizzo del lavoro agile in maniera ampia e diffusiva e, quindi, la necessità di monitorare la coerenza e adeguatezza delle norme introdotte in sede aziendale.

Pur nella consapevolezza che ogni accordo aziendale tiene conto della specifica realtà normata, si individueranno quali best practice le soluzioni che risultano più allineate alla novità sottesa alla SW in veste di “forma evolutiva” del lavoro subordinato, che mette al centro modalità lavorative per obiettivi e in cui – pur nell'ambito di una formula improntata alla subordinazione – sono previste modalità gestionali innovative e con maggiori margini di flessibilità rispetto al modello tradizionale.

È tuttavia chiaro che l'introduzione di una disciplina legislativa in materia (Capo II delle L. n. 81/2017) e l'adozione di normative a livello di contrattazione nazionale in vari settori produttivi, e di un numero elevato di contratti di secondo livello (già prima dell'adozione della legislazione richiamata), realizzano un quadro di riferimento destinato a realizzare una certa omogeneità nell'attuazione dell'istituto.

Non di meno, è da ritenere che le parti collettive, in azienda, conservino ampie possibilità nel conformare criteri, modalità, contenuti dello SW alla luce delle rispettive esperienze ed esigenze e anche alla luce degli sviluppi che la materia potrà avere in generale.

Nella prospettiva indicata, onde attuare un esame delle possibili direzioni affermatisi nella prassi, sono stati esaminati 9 Accordi aziendali/di gruppo di regolamentazione del lavoro agile e in relazione a ciascuno di essi sono stati elaborati schemi riassuntivi (in calce), articolati nei seguenti punti di analisi:

i) finalità/ambito soggettivo;

ii) giornate/programmazione;

iii) poteri, obblighi, diritti delle parti; normativa applicabile;

iv) luogo e orario di lavoro;

v) recesso dallo SW;

vi) salute/sicurezza;

vii) formazione/informazione degli smart worker.

Negli schemi sono sottolineati in giallo aspetti di interesse, che evidenziano contenuti diversi rispetto alle soluzioni più comuni.

Degli accordi menzionati, 6 si riferiscono ad aziende di credito (ISP, Credit Agricole, Mediolanum, ING Bank, Societé Generale, Cassa Centrale Banca), 3 ad imprese di altri Settori (Poste Italiane, TIM, Siemes).

Sei accordi sono stati sottoscritti nel 2020, quindi successivamente all'evento pandemico (oltre che successivamente alla legge di regolamentazione della materia: L. n. 81/2017): così per CCB, Mediolanum, ING Bank, Societé Generale, TIM, Poste Italiane.

Gli altri tre accordi (ISP, Credit Agricole, Siemens) sono anteriori all'epidemia Covid e alla legge.

La posteriorità di taluni degli accordi rispetto all'evento pandemico ha ovviamente un rilievo notevole, in quanto la sperimentazione forzata e generalizzata imposta dall'emergenza Covid ha fatto da cartina di tornasole delle elevate potenzialità dello SW/lavoro agile e di ciò vi è chiara evidenza nei contenuti degli accordi citati.

In effetti, prima della pandemia non più di 500 mila lavoratori operavano in Italia da remoto; il numero di lavoratori agili ha raggiungo i quasi 7 milioni nel periodo pandemico, periodo che, di fatto, ha, come detto, permesso alle aziende di sperimentare “sul campo” le potenzialità dello strumento (secondo l'osservatorio sullo SW Adapt, all'entrata in vigore della Legge n. 81 del 2017 erano presenti 5 Ccnl e 24 contratti aziendali di dettagliata disciplina della figura).

Ciò premesso, allo stato attuale la disciplina del lavoro agile si articola in quattro livelli di regolazione: al livello più elevato si colloca la Legge n. 81/2017, mentre al livello “inferiore” si colloca l'accordo individuale fra azienda e lavoratore, richiesto dalla legge stessa. A livello intermedio fra legge e accordo individuale si collocano, come accennato accordi quadro a livello nazionale e accordi collettivi aziendali/di gruppo (questi ampiamente diffusi).

Nella misura in cui gli accordi aziendali/di gruppo ampliano lo scenario e si differenziano dal sostrato comune, potrà ritenersi che gli stessi denotino profili di rilievo e interesse per così dire “aggiuntivo”.

In tal senso, potranno individuarsi best practice eventualmente utili, per successivi interventi di sviluppo in materia.

La legge n. 81 del 2017

Il Capo II della Legge in parola, artt. 18-23, è riservato alla disciplina del lavoro agile. È la legge (art. 18) che individua la finalità dello strumento nell'incremento di competitività per l'azienda e nella agevolazione dei tempi di vita e lavoro per i dipendenti.

È ancora la legge che prevede l'adozione, al riguardo, anche di forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e di possibile utilizzo di strumenti tecnologici; inoltre è disposto che nel lavoro agile l'esecuzione della prestazione debba avvenire parte all'interno, parte all'esterno dei locali aziendali, senza postazione fissa con rispetto dei soli limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale.

Sempre nella legge si indicano criteri di priorità dell'ammissione al lavoro agile (madri nei 3 anni successivi al congedo di maternità e lavoratori con figli disabili), richiamandosi l'applicabilità di benefici fiscali e contributivi (Già prima della L. n. 81 cit., ai sensi del DM 25 marzo 2016 – di attuazione della legge di stabilità del 2016 (L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 182-191), che ha previsto una imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione – il lavoro agile è annoverato fra modalità flessibili di esecuzione del lavoro subordinato che possono comportare il beneficio fiscale).

L'art. 19 prevede la necessaria definizione di un accordo individuale (di qui la volontarietà dello SW), a tempo determinato o indeterminato, in forma scritta a fini di prova e regolarità amministrativa, il cui contenuto minimo deve contemplare: i) esercizio del potere direttivo; ii) strumenti utilizzati dal lavoratore; iii) tempi di riposo; iv) misure tecnico/organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche; v) diritto di recesso di ciascuna delle parti con preavviso, di almeno 30 gg., salvo recesso per giusta causa.

Viene altresì previsto (art. 20) che al lavoratore spetta il diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali e di secondo livello.

L'art. 21 prevede che l'accordo individuale regoli il potere di controllo datoriale nel rispetto dell'art. 4 St.Lav.(sui mezzi di controllo a distanza) e che indichi le condotte, tenute nelle prestazioni rese dall'esterno, passibili di sanzioni disciplinari (l'art. 4 dello Statuto relativo a impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, come noto è stato novellato in sede di Jobs Act (D.lgs. n. 151/2015) prevedendosi fra l'altro che l'”accordo sindacale di autorizzazione” (richiesto in caso di utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) non è richiesto per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa tipo po, tablet, smartphone. Inoltre, è disposto che le informazioni raccolte in tal senso sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - privacy).

Gli artt. 22 e 23 afferiscono alla salute e sicurezza sul lavoro e all'assicurazione infortuni Inail con norme di garanzia generale a cui è tenuto il datore e con previsione di consegna annuale di informativa scritta circa i rischi generali e specifici in materia. Viene richiamato il dovere di cooperazione del lavoratore per i rischi all'esterno dei locali aziendali. Peraltro, il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore. Quanto ai profili Inail è prevista la tutela infortunistica per i rischi “esterni”, compreso il caso anche di infortunio in itinere (fra abitazione e luogo prescelto per la prestazione), purché la scelta del luogo risponda a criteri di ragionevolezza.

Accordi collettivi di settore in materia di SW. Come già accennato in materia sono intervenuti taluni accordi nazionali, che per lo più contengono indicazioni basilari in tema di attuazione del lavoro in modalità agile. Può essere utile richiamare i contenuti di uno di tali accordi, quello che interessa il settore del credito, i cui contenuti hanno particolare rilevanza in questa sede, in quanto, come detto, sei degli accordi aziendali considerati, riguardano aziende bancarie.

Al riguardo, si evidenzia che in sede di accordo di rinnovo 19 dicembre 2019, di rinnovo del Ccnl di settore sono state introdotte delle norme, appunto, in tema di regolamentazione del lavoro agile.

Anche tali norme sottolineano in premessa la molteplice finalità dell'istituto, indirizzato sia al miglioramento della produttività aziendale, sia alla soddisfazione delle esigenze personali e familiari dei dipendenti, sostenendo “il diffondersi di modelli organizzativi vantaggiosi in termini di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e con impatti favorevoli sull'ambiente e sulla mobilità delle persone”.

Viene inoltre fornita una definizione di lavoro agile – sottolineandone la differenza dal telelavoro – connotato quale: i) esecuzione della prestazione solo parzialmente in luogo diverso dalla sede di assegnazione; ii) con assegnazione di strumenti informatici da parte del datore (la legge parla di possibile utilizzo di strumenti tecnologici).

Viene ribadito che il ricorso al lavoro agile è su base volontaria e che la misura è subordinata alla compatibilità con le esigenze tecniche, operative, produttive aziendali, tenuto anche conto delle condizioni personali/familiari del lavoratore.

Quanto al luogo di svolgimento della prestazione – e salve diverse disposizioni in sede aziendale – l'accordo nazionale del credito fa riferimento a sedi aziendali/hub idonei diversi dalla normale sede; alla residenza/domicilio del lavoratore e altri luoghi individuati dalle parti collettive o dal lavoratore, autorizzato preventivamente dall'azienda.

L'Accordo in parola, in linea con la legge, richiama, quanto a orario, quello giornaliero/settimanale applicabile ai sensi del Ccnl, con rispetto di regole su pause e riposi, salvo quanto previsto in tema di disconnessione. Viene richiesta inoltre la contattabilità del dipendente nell'orario di lavoro (e la comunicazione di eventuali impedimenti tecnici). Tale accordo rinvia ai contratti aziendali quanto a durata a tempo indeterminato/determinato del lavoro agile, nonché quanto a modalità di adesione/revoca/recesso. Vengono previste dieci giornate mensili di lavoro agile, salvo diverse previsioni in sede aziendale.

In tema di diritti e doveri valgono le regole generalmente applicabili (anche per i diritti sindacali). Il buono pasto viene previsto nei soli casi di lavoro da hub/altra sede aziendale. Si sottolinea il fatto che il lavoro agile non costituisce variazione della sede di lavoro, dell'orario di lavoro e della sua collocazione, anche se siano previste flessibilità. Neppure viene modificato il potere direttivo e disciplinare.

Viene disposto che nell'attuazione delle norme prevenzionali all'esterno, si terrà conto dell'assenza di una posizione fissa di lavoro e che la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dall'art. 23 T.U. cit. nonché relative istruzioni operative.

In tema di privacy, viene sottolineato l'obbligo di garantire il rispetto di personalità e libertà morale del lavoratore. Specifici interventi formativi per lavoratori e responsabili sono indirizzati a acquisire rendere “fluido” l'utilizzo del lavoro agile, anche con riguardo ai profili di sicurezza e salute. È prevista una informativa alle Osl circa il numero di “lavoratori agili” e le modalità di utilizzo dello strumento.

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Il richiamo dei contenuti del framework normativo di livello superiore (legge e Ccnl) permette di concentrare l'attenzione sulle norme degli accordi aziendali che in qualche misura “vanno oltre” i contenuti richiamati, proponendo soluzioni differenti o ulteriori. In particolare, sono gli accordi aziendali definiti a valle dell'emergenza Covid ad evidenziare una elaborazione più ampia e consapevole dello SW, proprio perché si fondano su una sperimentazione vasta e intensiva. Sono proprio tali contenuti che possono quindi rappresentare un valore aggiunto anche in via prospettica (in questa sede si sono presi in considerazione solo gli accordi per così dire già proiettati nel periodo post-pandemico: un gran numero di accordi, di scarso interesse ai fini indagati, ha regolato le misure/cautele resesi necessarie per garantire la continuità operativa/sicurezza/salute durante la fase emergenziale).

Le considerazioni che seguono afferiscono agli accordi sul lavoro agile raggiungi presso Intesa San Paolo (ISP), Credit Agricole, Mediolanum, ING Bank, Societé Generale, Cassa Centrale Banca, Poste Italiane, TIM e Siemens. In “coda” alla parte di confronto e commento dei vari accordi è riportato uno schema di ciascuno che evidenza e sottolinea i contenuti salienti.

Accordi aziendali: fra contenuti standard e contenuti innovativi

G+li accordi aziendali più interessanti, oltre alle finalità già menzionate (nella legge e nel Ccnl), danno evidenza al fatto che lo SW può comportare un ripensamento radicale dell'organizzazione e attività aziendale, permettendo fra l'altro significativi risparmi sui costi fissi (immobili, forniture elettriche, ecc.).

In tal senso lo SW si colloca all'interno di una complessiva rivoluzione organizzativa e produttiva, diviene un “di cui” di un progetto più ampio che, per esempio, in TIM assume il nome di “Progetto interno Desk sharing” e in Siemens (e qui si sottolinea che il relativo accordo è del 2017) di “Sistema Siemens office”.

In questi accordi, ma anche in altri che pure non dichiarano espressamente tali aspetti, si ha la percezione dell'avanzamento lungo un percorso che porterà a evolvere il complessivo panorama economico-sociale. D'altra parte, è stato osservato da più parti che la robotica, le stampanti 3D, l'automotive a guida autonoma, ecc. permetteranno, in un futuro non troppo lontano, il lavoro a distanza in settori nei quali risulta attualmente non concepibile.

Quanto all'ambito soggettivo, l'impressione è che si vada in direzione di una sua progressiva dilatazione. Taluni accordi ne prevedono l'attivazione a vantaggio di tutte le forme di lavoro subordinato, compreso l'apprendistato (escluso in ISP) e in alcuni casi anche i contratti a tempo determinato (così Mediolanum, CCB, TIM, Siemens): ciò è in linea con un nuovo modello organizzativo che non può non riferirsi, tendenzialmente, a tutte le tipologie di rapporto, con il solo, ovvio, limite della compatibilità delle relative mansioni.

Va notato, quale elemento di interesse, che mentre nell'accordo Poste viene specificato che il lavoro agile è incompatibile con l'attività svolta presso il cliente, in altri accordi (es.: ISP) quest'ultima è attività annoverata fra quelle in cui trova esplicazione il lavoro agile. Tale aspetto può incidere sulla “saturazione” delle giornate imputabili allo SW.

Quanto alle numero di giornate di SW (nella settimana e nel mese) il panorama è variegato e a volte correlato a tipo di mansioni svolte: così che per esempio in un caso (Poste) si prevede, per regola, l'accesso allo SW per la metà delle giornate lavorative nella settimana/mese (3 su 6; 13 su 26), ma per talune mansioni (back-office e simili) tale limite viene dilatato prevedendosi, per converso, il rientro almeno una settimana al mese e meccanismi di inclusione sociale che compensino tale situazione. Altri accordi sono molto più contenuti sul punto (es. Mediolanum 2 gg. alla settimana/6 al mese, con un massimo del 30%).

Alcuni accordi prevedono quale ulteriore forma di flessibilità la possibilità di mezze giornate di SW (es. TIM, ISP).

L'accordo Siemens non pone limiti (di giornate/settimana o mese) all'utilizzo della formula, escludendo solo le mansioni di assistenza al cliente e richiedendo comunque, tempo per tempo, intese ad hoc fra lavoratore e relativo responsabile.

Alcuni accordi recitano testualmente che la prestazione da casa non può mai essere prevalente rispetto all'attività lavorativa complessivamente svolta (ISP, Credit Agricole).

Tutti gli accordi prevedono una programmazione anticipata dello strumento in via settimanale e/o mensile, con ovvie possibilità di richiamo in presenza in caso di esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Quanto alla disciplina del rapporto di lavoro, quindi ai diritti, obblighi e poteri delle parti, in linea di massima, si conferma che non vi sono modifiche rispetto alla disciplina ordinaria.

Tuttavia, proprio nella consapevolezza (implicita o esplicitata) della rivoluzione organizzativa cui si va incontro, i più recenti accordi spesso prevedono (TIM, Poste, ING Banca) il generale riconoscimento agli smart worker del contributo-pasto (a fronte di altri accordi che lo escludono se il lavoro agile è reso dalla residenza/domicilio): in effetti se la propria residenza/domicilio viene ricompresa nel novero dei luoghi di lavoro può avere un senso consentire al lavoratore di avvalersi di tale forma di semplificazione per il consumo pasti (nell'accordo Poste è detto che il luogo prescelto costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali).

Sono anche previsti (TIM, ING) contributi per spese di connessione Wi-Fi, elettriche o di attrezzature di lavoro ergonomiche. L'accordo ING Banca fa anche riferimento a un contributo economico welfare variabile da 15 a 45 euro, a seconda del numero di giorni di SW nel mese.

Altri accordi (es.: Credit Agricole) specificano invece che il dipendente deve servirsi della propria connessione WIFI, se opera da casa.

Quanto al profilo afferente al luogo di lavoro, il dato comune è dato dall'esclusione, per lo svolgimento dello SW, dei luoghi pubblici (es. parco) o aperti al pubblico (es. biblioteca): ciò in evidente correlazione con le esigenze sia di sicurezza e privacy. L'accordo Societé Generale precisa che fanno eccezione a tale regola e sono quindi ammessi i c.d. centri di coworking (luoghi aperti al pubblico), evidentemente attrezzati per la tutela delle richiamate esigenze.

L'esclusione dei luoghi pubblici non significa impossibilità di effettuare la prestazione all'aperto (Mediolanum), se si tratta di luogo ad accessibilità controllata.

Quanto ai luoghi privati (nei quali è possibile la prestazione in SW), negli accordi ricorrono i termini residenza, domicilio, dimora, casa; comunque, la tendenza (es. Mediolanum, Siemens, ING Bank) è a ritenere adeguato qualsiasi luogo privato – immobile di proprietà o in locazione – approvato dalla azienda e comunque rispondente a esigenze di sicurezza e privacy.

Merita di essere evidenziato che l'accordo Poste richiede che il luogo privato si trovi nel territorio nazionale (senza però specificazione alcuna su criteri di prossimità alla sede di lavoro). L'accordo Poste prevede inoltre che l'indicazione del luogo vada dal dipendente rinnovata ad ogni programmazione, restando quindi confermata per il relativo periodo; è però possibile che il dipendente vari il luogo prescelto effettuando apposita comunicazione all'azienda (Poste; così anche CCB). Si è già accennato al fatto che mentre in taluni casi il lavoro da cliente è considerato attività in SW (ISP), in altri casi se ne esclude espressamente l'imputazione a lavoro agile (Poste).

In tema di orario di lavoro, si è già evidenziato come legge e accordo di settore facciano riferimento al rispetto dell'orario giornaliero e settimanale e tale formula è ripresa un po' in tutti gli accordi aziendali, che spesso richiamano anche l'applicazione del medesimo regime di pause e riposi (Mediolanum). Inoltre, è spesso prevista (CCB) la correlazione dell'orario giornaliero con quello degli altri colleghi dello stesso ufficio.

Tale correlazione comporta la necessaria connessione informatica (e visibilità skype/lync, o strumenti simili, il che realizza una sorta di timbratura del cartellino e di verifica della presenza) per tutto il tempo di lavoro e obbligo di contattabilità del lavoratore agile all'interno dell'orario (Mediolanum). Tale obbligo, largamente previsto dagli accordi, talora è impropriamente definito reperibilità (CCB e Societé Generale): la reperibilità invero è un obbligo, indennizzato, a essere disponibile al di fuori dell'orario di lavoro.

Spesso gli accordi (ING, Societé Generale) precisano che nelle fasi di lavoro agile non si effettuano prestazioni di lavoro straordinario (o supplementare), salve ipotesi eccezionali (per le quali, per esempio Siemens prevede una maggiorazione del 25%/ora).

Va detto che soprattutto gli accordi più recenti propongono soluzioni che - pur nel rispetto dell'orario giornaliero e settimanale - prevedono anche elementi aggiuntivi di flessibilità: così, per esempio, in taluni casi viene individuata una fascia unica, dalle 8,00 alle 20,00, all'interno della quale può essere resa la prestazione, sulla base di una articolazione convenuta con il proprio responsabile (es.: Poste, TIM, Siemens; di fasce di contattabilità parla l'accordo ING Direct). Tali soluzioni ovviamente devono risultare compatibili con l'attività/mansioni di pertinenza, per cui spesso gli accordi che prospettano ampie flessibilità, richiamano anche situazioni per le quali le stesse non trovano applicazione.

Di particolare interesse, in tema di orari, l'accordo TIM, ai sensi del quale, nella fascia indicata, deve essere garantita, da tutti, la prestazione tra le 10,00-12,30 e tra le 14,30-16,30, con flessibilità individuali per le restanti ore della giornata lavorativa (inoltre, nell'arco temporale 12,30-14,30 l'intervallo pasto può andare, a scelta, da un minimo di 30' a un massimo di 120').

In taluni casi si prevede che il lavoratore possa accordarsi con il responsabile per interruzioni della prestazione correlate a sopraggiunte esigenze non lavorative (personali/familiari), senza che ciò rilevi in termini di permessi o simili (Poste, CCB).

Quanto alla disconnessione informatica, al di là della generica affermazione di tale diritto al di fuori dell'orario di lavoro (Mediolanum, CCB), alcuni accordi ne circostanziano in contenuti, ad esempio vietando riunioni fra le 12,45 e le 14,15, escludendo altresì che le stesse possano avere durata superiore ai 45' (ING Direct).

Come misura più incisiva in tema di diritto alla disconnessione, si esclude l'invio di e-mail dopo un certo orario (ING), o viene imposta l'adozione dell'opzione di ritardato recapito (Poste).

Passando al profilo del recesso dallo SW (senza preavviso nel caso di giustificato motivo), in taluni casi ci si limita al rinvio alla normativa di legge (Poste), in altri si prevede che l'azienda possa recedere per motivi quali la sopraggiunta incompatibilità con le esigenze aziendali, o livelli di prestazione lavorativa non adeguati, comportamenti contrari alle direttive aziendali e all'accordo individuale (Mediolanum, CCB, ING. Isp).

Quanto al lavoratore, di norma si fa rinvio (per l'esercizio del recesso) a generiche esigenze personali (CCB). Nell'accordo Mediolanum viene escluso il recesso del lavoratore, sulla base della sperimentalità dell'accordo.

Certo è che dagli accordi si ricava una prevalenza regolatoria del recesso datoriale, sul presupposto – implicito, ma evidente – che da parte dei lavoratori vi sia un più diretto interesse a conservare la flessibilità della prestazione lavorativa (quindi di norma a non recedere).

Un capitolo del lavoro agile che presenta profili delicatezza è quello della tutela della salute e sicurezza del dipendente (e della conseguente assicurazione contro gli infortuni Inail), per la prestazione resa in spazi collocati all'esterno dell'azienda.

Si consideri al riguardo che la Legge n. 81/2008, T.U. in materia di sicurezza, intitolata “tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, fissa regole prevalentemente applicabili ai luoghi di lavoro tradizionali, interni all'azienda (il T.U. contiene una disciplina - art. 3, comma 10 - in parte derogatoria per i lavoratori a distanza, che si ritiene applicabile al telelavoro. Ne è controversa, in dottrina, l'applicabilità allo SW. Tale applicabilità comporterebbe problematicità per l'attuazione dell'istituto, atteso anche il richiamo di legge alle disposizioni (Capo VII) sui video-terminali). Le modalità dello SW sono tali da rendere la residenza, il domicilio et similia “luoghi di lavoro” del tutto particolari.

Da parte sua, la Legge n. 81/2017, sul punto, si limita, come visto, a introdurre poche disposizioni, ma ciò non toglie che le stesse vadano integrate con quelle del T.U. (quindi, per es., il fatto che l'accordo TIM richiami solo gli artt. 22 e 23 della Legge n.81/2017, non significa che non trovi applicazione la normativa di base. In dottrina - Tiraboschi - è stato evidenziato come la materia della salute e sicurezza appartenga alla competenza legislativa della UE - difatti il D.lgs. n. 81/2008 è attuativo di direttive europee intervenute fra il 2002 e il 2006 - e quindi renda necessario un intervento della Commissione europea, che adegui la disciplina alla notevole evoluzione tecnologica avutasi medio tempore).[2]. In tal senso taluni accordi (Poste) richiamano espressamente l'applicabilità sia il D.lgs. n. 81/2008, sia il Dpr n. 1124/1964; in altri accordi, il rinvio a tali norme è subordinato alla compatibilità delle stesse con lo SW, “tenendo conto anche della specificità della disciplina della Legge n. 81/2017” (Mediolanum, CCB, ING).

Stante la notevole autonomia gestionale dello smart worker, gli accordi prevedono spesso “l'obbligo del dipendente di prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché delle altre persone in prossimità, conformemente alla normativa (la necessaria conformità a criteri di sicurezza della strumentazione tecnologica messa a disposizione è ribadita da tutti gli accordi che però si limitano a recepire la fonte legale)” e comunque richiamano un dovere generale di cooperazione (Mediolanum, Societé Generale).

Da segnalare una presa di posizione più diretta sul tema (Credit Agricole), laddove si prevede che nel contratto individuale venga specificato che “poiché la prestazione in lavoro agile non ha carattere di continuità, alla stessa non si applicano le disposizioni del T.U. in materia di telelavoro” e che “… Resta la responsabilità [del lavoratore] di verificare che i locali presso la sua abitazione … e gli impianti ad essa asserviti, siano a norma di legge e consentano lo svolgimento della prestazione in sicurezza”.

Il tema della formazione/informazione degli smart worker ha una rilevanza non secondaria proprio perché ad esso sottostante è l'esigenza di rendere fluida l'attività lavorativa svolta secondo modalità del tutto innovative. Si tratta anzitutto di una formazione generale a favore dei dipendenti e dei relativi responsabili, sugli approcci più adeguati ad una dialettica “non in presenza” che comporta, in ogni caso, una ampia responsabilizzazione delle parti.

Al riguardo, l'accordo Poste pone l'enfasi, in particolare, sulla formazione dei responsabili per una “diffusa cultura manageriale orientata alla responsabilizzazione dei collaboratori e all'orientamento ai risultati, richiedendo altresì l'apprestamento di soluzioni che escludano l'isolamento professionale”. Tutti gli accordi “spacchettano”, spesso esplicitamente (BCC, Credit Agricole, Isp), la formazione dello smart worker negli elementi delle: modalità operative, rischi/sicurezza, privacy, tutela dati. Talora (TIM, Credit Agricole) si prevede espressamente che tale formazione abbia luogo anche attraverso corsi on line.

Resta ovviamente in piedi - e spesso viene ribadito negli accordi (CCB) - il diritto alla formazione/informazione generalmente spettante.

Considerazioni conclusive

Nel rammentare i vari temi trattati negli accordi aziendali presi in considerazione, si è dato volta a volta evidenza agli aspetti di maggior interesse, che possono rappresentare contenuti di riferimento per successivi interventi di disciplina negoziale della materia.

Si è in particolare evidenziato come nei più recenti accordi vi sia una consapevolezza più marcata che lo smart working rappresenta una parte di un più complessivo disegno di riorganizzazione in chiave tecnologica ed evolutiva delle attività economiche. Da tali accordi emerge che si tratta, quindi, di un percorso per così dire irreversibile che comporterà conseguenze notevoli nella complessiva organizzazione della vita delle persone e della società. Ecco, quindi, che le finalità indicate in tali accordi possono essere prese a modello.

Da tale rilievo trovano legittimazione a cascata, conseguenziali, tutta una serie di contenuti attuativi che meglio si allineano a tale disegno: così quanto alle maggiori flessibilità nella prestazione e nei relativi orari, quanto alla garanzia di una reale disconnessione informatica e lavorativa.

Nella stessa prospettiva, attesa anche l'incidenza positiva che lo SW può comportare in termini di riduzione dei costi (come dichiarato in alcuni accordi), si ritiene che possano essere valutate positivamente soluzioni quali il riconoscimento del buono pasto e contributi per costi di connessione.

Si ritengono altresì coerenti con quanto evidenziato, in termine di formazione dei lavoratori interessati, percorsi che mettano in condizione smart worker e relativi responsabili di utilizzare lo strumento con la massima efficacia, secondo modalità che, fra l'altro, garantiscano la capacità di tenere distinti il tempo dell'impegno lavorativo, dai tempi della vita extra-lavorativa.

Un tema delicato, ma che non sembra poter trovare soluzione a livello di contrattazione collettiva, è quello della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: qui come già accennato è necessario che intervenga il legislatore (anzitutto quello europeo), aggiornando una normativa ormai risalente (2008), il cui rispetto rappresenta comunque condizione essenziale per lo svolgimento del rapporto di lavoro.

POSTE 18 DICEMBRE 2020

FINALITÀ

AMBITO SOGG.

L'accordo - che fa seguito al precedente del novembre 2017 e fa riferimento alla positiva sperimentaz. in fase emergenziale – rileva la valenza dell'istituto quale elemento organizzativo strutturale e richiama i soliti elementi di produttività e conciliazione v/l, ma anche maggiore focalizz. obiettivi e responsabilizz. sui risultati, reciproca e flessibile disponib., nonché responsabilità sociale di impresa, emissioni ecc. Richiamo anche a possib. di contenere i costi per l'azienda, anche relativi a consumi energetici. Distinzione dal telelavoro.

L'ambito sogg. è riferito comprensiv. e genericam. a tutti i lavoratori CTI (anche p-t) che operano in atv per cui non necesse la presenza fisica. Precisazione: per le attività di vendita, sì SW quando non richiesta presenza c/ cliente. Attivazione dell'accordo individ. in modalità telemat.

GIORNATE SW/PROGRAMMAZIONE

Programmaz. settim. Max 3 gg/w, 13gg./mth coerentemente esigenze top e con meccanismi di inclusione sociale e scambio profess. No limite massimo w/mth x assistenza clienti e back office; tuttavia soluz. organizz. e rientro almeno 1w/mth.

Concessione SW con modalità e numerosità che tengano in consideraz. le esigenze di ogni struttura aziendale”.

Paragrafo “Accomodamento ragionevole” nel quale sono enumerate situazioni valutate con particolare attenzione dalla azienda per ammissione SW: oltre situaz. di legge, L. 104, periodo success al congedo parentale, L. 68/1999 (assunz. obbl.); nucleo monoparentale.

POTERI/OBBLIGHI/DIRITTI

Prevista nella fase preliminare all'invio della richiesta di “ammissione” a SW, possib. di avvalersi di assistenza di Rapp. Osl.

Introdotto istituto sospensione SW. Possibile sospensione SW da parte azienda (es. picchi atv) per max 2mth complessivi/anno. Possib. al lavorat. richiedere sospensione SW per esigenze personali.

Impegno azienda a garantire lavoratori connessione internet a costo conveniente.

Trattam. econom. e normativo complessiv. non infer., e stesse opportunità sviluppo carriera potere direttivo e controllo nel rispetto Art. 4 St.Lav.

Sì buono-pasto.

LUOGO/ORARIO

Luogo indicato dal lavoratore nell'accordo individuale, sito nel territorio nazionale: oltre residenza/domicilio, altro luogo chiuso che garantisca livelli di privacy e sicurezza adeguati. Il luogo prescelto va indicato a ogni programmazione: se il lavoratore varia, deve comunicarlo via e-mail. Viene chiarito che il luogo prescelto costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali compresa sicurezza ex art. 23 L. n. 81/2017. Precisato che nei gg. di SW non viene richiesta atv c/ un cliente.

Orario. Applicazione orario giornaliero/settimanale propria struttura. Individuazione fascia 8/20: all'interno svolgim. SW anche non continuativo (fermo intervallo pasto). Comunicaz. al Resp. se indispon. a rendere la prestazione per + 90'.

Esclusione: personale turnista (vale l'orario usuale). No lav. straord./suppl. Lettura virtuale timbrature. Diritto alla disconn., esaurita prestaz. Riunioni preavvisate all'interno orario. Utilizzo opzione ritardato recapito email.

RECESSO

Recesso regolato in conformità di legge con richiamo GM.

SALUTE/SICUREZZA

Richiamo delle norme di legge anche T.U. e Dpr 1124/1965.

Neutralità ai fini del premio di eventuali periodi di infortunio non riconosciuti dall'Inail.

FORMAZIONE/INFORMAZ.

Particolare enfasi su formazione Responsabili x diffus cultura manageriale orientata resposabilizz collaboratori e orientam. ai risultati e modalità per escludere isolam. profess.

BANCA MEDIOLANUM 6 ottobre 2020: Accordo particolarmente dettagliato con 3 allegati (Accordo individuale; Info protezione dati personali; Info sicurezza)

FINALITÀ

AMBITO SOGG.

SW utile strumento per garantire migliore equilibrio efficienza, competitività, continuità az. e esigenze personali/familiari, con impatti favorevoli ambiente/mobilità. Misura di welfare. Differente dal telelavoro.

Accesso di tutti

i dipendenti, anche CTD.

Verifica oggettiva di compatibilità.

GIORNATE SW/PROGRAMMAZIONE

2 gg/w non frazionabili., max 6 gg. mensili, da concordare con responsabile per rotazione. Max 30% dei dipendenti della struttura

POTERI/OBBLIGHI/DIRITTI

Responsabilizzazione dei dipendenti, discrezionalità di azione, forte orientamento al risultato, cultura della fiducia impegno, responsabilità e elevata flessibilità, propensione al cambiamento.

I diritti/doveri reciproci e profili economici (nonché luogo e orario) restano gli stessi. NO buono pasto se c/ residenza/domicilio.

Rilevanza SW pari a € 70, per fruizione di servizi solo piano welfare. Lo SW non comporta riconoscimento corresponsioni aggiuntive. NO rimborso spese WiFi, elettriche, allestimento postazione, ecc.

Controllo tramite strumenti informatici nel rispetto di

art. 4 St. Lav

., privacy.

Modifica SW per esigenze top (tecniche, organizzative, produttive).

LUOGO/ORARIO

Altra filiale/hub; propria residenza; qualsiasi altro luogo privato validato e rispondente a sicurezza e riservatezza. Divieto luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sì lavoro all'aperto, ma in luogo ad accessibilità controllata e non riflessi schermo o abbagliamento. Sì disconnessione tecnologica fuori orario.

Orario giornaliero e settimanale ordinario, comprese pause e riposi. Connessione WIFI per tutto il tempo relativo. No straordinario.

RECESSO

GM di recesso azienda: nel caso di sopravvenuta non compatibilità dello SW con le esigenze aziendali e livelli di prestazione non adeguati.

Recesso dip.: il dipendente (causa sperimentalità) si impegna a non recedere.

SALUTE/SICUREZZA

Obbligo per il dipendente di prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché altre persone in prossimità, conformemente alla normativa.

Richiamo all'applicazione, per quanto compatibile, tenendo conto delle specificità, della disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e Circ. Inail 48/2017. Informativa, Cooperazione dipendente.

FORMAZIONE/INFORMAZ.

Formazione allo SWdi addetti e responsabili e sui rischi.

GRUPPO BANCARIO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE 21 SETTEMBRE 2020

FINALITÀ

AMBITO SOGG.

Coniugare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro con effetti positivi su ambiente e mobilità, nonché interesse Gruppo CCB ad adottare modelli di organizzazione flex del lavoro funzionali a incrementare qualità ed efficienza di prodotti e servizi.

Ribadito che SW non è telelavoro. Presupposto necessario: compatibilità delle mansioni con la modalità, da accertare in base ad apposita verifica.

Ambito soggettivo: oltre CTI, anche CTD e part-time.

GIORNATE SW/PROGRAMMAZIONE

Non sono indicate le gg. nel mese di LA. Procedura di richiesta/vaglio/accettazione e sottoscrizione relativo accordo individuale. Contenuti accordo: volontarietà; invarianza sede; durata a TI o TD, salvo recesso; numero di gg. w/m; orario di lavoro.

Principio rotazione fra lavoratori. Graduatoria in base a criteri di priorità: oltre i criteri di legge;L. 104 x sé o familiari; tempo percorrenza 30 Km o 30 min; figli fino a 14 anni.

Programmazione w/mth giornate: da concordare con il Responsabile e inserire in accordo individuale.

POTERI/OBBLIGHI/DIRITTI

Integrale equiparazione attività in SW alla normale attività, a tutti gli effetti normativi economici. Potere di controllo nel rispetto dell'

art. 4 St.lav

.

Mantenimento integrale dei buoni pasti.

LUOGO/ORARIO

Altra filiale/hub; propria residenza/altra dimora; altro luogo specificato in accordo. Divieto luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ius variandi postazione: da comunicare all'azienda.

Correlazione orario con quello altri colleghi u.p., compresi tempi di riposo e intervallo. Tuttavia “criterio di flex connesso alla finalità dello SW anche quale strumento conciliazione v/l. Diritto alla disconnessione: no “reperibilità” fuori orario di lavoro. Eccezionale straordinario.

RECESSO

Preavviso di 30.

GMO recesso datore: accertato comportamento del dipendente contrario a direttive az., e/o a accordo individuale.

GMO recesso lavoratore: esigenze sua sfera familiare/personale.

SALUTE/SICUREZZA

Conformità strumentazione alla normativa su salute e sicurezza. Garanzia della salute e sicurezza “in coerenza con l'esercizio dell'attività in lavoro agile”. Consegna di informativa generale su rischi generali e specifici “fornendo indicazione utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo”. Anche RSL. Copertura assicurativa (richiamo Circolare Inail n. 48 del 2017).

FORMAZIONE/INFORMAZ.

Diritto alla formazione generalmente spettante. Formazione allo SW quale presupposto per accedere allo SW (modalità operative SW; sicurezza; privacy e tutela dati).

TIM 4 AGOSTO 2020

FINALITÀ

AMBITO SOGG.

SW quale fattore abilitante dello sviluppo della digitalizzazione del miglioramento della produttività, di valorizzazione delle professionalità, di promozione sostenibilità sociale, economica e ambientale, con riduzione spostamenti, casa/lavoro, conciliazione v/l, particolare attenzione alle esigenze di cura familiare. Già nel 2018 accordo di introduzione strutturale dello SW in azienda. Proiezione/potenziamento SW dopo l'emergenza, definendo nuovi modelli di organizzazione del lavoro orientati alla flessibilità, alla ricerca di un nuovo equilibrio lavoro/vita privata.

Centralità Progetto interno Desk Sharing, che garantisce un uso più efficiente degli immobili. Graduale implementazione.

Tutti i lavoratori

GIORNATE SW/PROGRAMMAZIONE

Due modalità organizzative di SW definite “lavoro agile giornaliero” (2 gg. da remoto 3 in sede + 12 gg. all'anno max 1 gg. a settimana) e “lavoro agile settimanale” (attività che non consentono di lavorare per obiettivi, necessaria la presenza in specifici orari) differenziate per diverso grado di autonomia, organizzazione lavoro per obiettivi e differente orario, sulla base di una disciplina generale comune.

Il nuovo modello richiede di pianificare/prenotare settimanalmente sulla piattaforma sia le giornate in sede che quelle di lavoro agile.

POTERI/OBBLIGHI/DIRITTI

Non modifiche poteri direttivo di controllo, ma esercizio in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 St. Lav.

Fermi gli altri aspetti del rapporto di lavoro, anche diritti e doveri.

Azioni positive per prevenire forme di isolamento; buone pratiche, momenti periodici di comunicazione e interazione.

Riconoscimento a tutti del buono-pasto, anche a chi opera in telelavoro.

Dotazione dei dipendenti con modem Wi-Fi e SIM dati.

Disconnessione: diffusi tramite intranet comportamenti di buona convivenza virtuale. “Modalità di disconnessione che non ricorrono a meccanismi automatici ma a comportamenti caratterizzati dal senso di responsabilità di tutte le parti”. Durante le interruzioni: non obbligo di ricevere o visualizzare comunicazioni aziendali. Utilizzo opzione di invio e-mail a ritardato recapito.

Diritto alla disconnessione impostando status applicativo, al di fuori fascia oraria.

Incremento della disponibilità individuale al lavoro agile per gravidanza, maternità/paternità, rientro da malattia pari o super. 30 gg., terapie oncologiche e simili (4 settimane consecutive).

Monitoraggio efficacia SW su: riduzione ore di assenza; riduzione tempi percorrenza; Km percorrenza.

LUOGO/ORARIO

“Lavoro agile giornaliero”: 2 gg. da remoto 3 in sede + 12 gg. all'anno max 1 gg. a settimana.

“lavoro agile settimanale”: articolazione in giornate/settimane, alternate 50% in sede aziendale; 50% da remoto. Relative comunicazioni con cadenza almeno mensile.

Orario: applicazione dei limiti giornalieri e settimanali

“Lavoro agile giornaliero”: arco unico giornaliero dalle 8 alle 20, con intervallo unico tra le 12,30/14,30 per un minimo di 30' e un max di 120'. Presenza sempre assicurata fra le 10 e le 12,30 e tra le 14,30 e le 16,30. Le altre 3 ore: collocazione a scelta del dipendente.

RECESSO

Non indicato, visto che si tratta di riarticolazione completa modalità lavorativa.

SALUTE/SICUREZZA

Obbligo per il dipendente di utilizzo della strumentazione in conformità con le disposizioni di legge, privacy, sicurezza informatica e proprietà intellettuale.

Per il resto rinvio agli artt. 22 e 23 L. n. 81/2017.

FORMAZIONE/INFORMAZ

Previsto corso on line riguardante specifiche logiche, finalità e modalità di svolgimento SW, compresi profili sicurezza.

ING DIRECT 4 AGOSTO 2020

FINALITÀ

AMBITO SOGGETTIVO

Proseguire con lo SW oltre emergenza: conciliazione vita lavoro, effetti favorevoli a impatto ambientale e mobilità.

GIORNATE SW/PROGRAMMAZIONE

Possibilità di eccedere i 10 gg. mensili ex Ccnl; possibile richiesta di rientri da ambo le parti, da valutare. Programmazione di mese in mese

POTERI/OBBLIGHI/DIRITTI

Potere direttivo: lo stesso, nel rispetto art. 4 St.Lav.

Diritti/doveri lavoratore: gli stessi. No buoni pasto in SW c/ residenza/dom

Connessione WIFI a carico dipendente e suo cell., se non assegnato cell. Aziendale.

Contributo econ. az. -max 90 euro- per rimborso spese per attrezzatura SW (es. sedia ergonomica, supporto per monitor, ecc.).

Inoltre contributo welfare di € 30/mth x 10/12 gg. SW; € 45 13gg..

LUOGO/ORARIO

Stessa sede e orario e relativa collocazione e flessibilità. SW nella residenza/domicilio, salva autorizzazione altro luogo (x riservatezza). No luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Valutazione/implementazione aziendale SW per chi opera nelle filiali

Correlazione con orario di lavoro degli altri dipendenti ufficio e rispetto limite max gg/week e riposi vari; tuttavia: definizione di fasce di contattabilità con il Responsabile. No, di norma, lettura email fuori orario di lavoro. No riunioni fra 12,45-14,15 e dopo le 18. No riunioni +45 min. Esigenze personali gestibili senza permessi, su autorizz. del Resp.

No straordin./supplem. Ferme ferie, 104 ecc.

RECESSO

GM di recesso azienda: impegno professionale sub-dimensionato; ragioni top (preavv. 7gg.).

GM di recesso dip.: non specificato

SALUTE/SICUREZZA

Garantita dalla banca: consegna info rischi generali/specifici, ma si tiene conto assenza postazione fissa di lavoro.

Garanzia copertura Inail.

FORMAZIONE/INFORMAZ

Formazione allo SW di addetti e responsabili

SOCIETÉ GENERALE S.S. 11 MAGGIO 2020

FINALITÀ

AMBITO SOGGETTIVO

Conciliazione vita lavoro; effetti favorevoli impatto ambientali e mobilità; produttività aziendale, responsabilizzazione, autonomia e orientamento ai risultati. Positivo impatto ambientale. Le parti si danno atto: SW diventa strumento essenziale anche al fine di attuare obblighi banca in tema di continuità operativa come da disposizioni BdI SW(direttiva disaster ricovery).

Lavoro parte interno locali aziendali/parte esterno

GIORNATE SW/PROGRAMMAZIONE

Valutazione da parte del Responsabile circa compatibilità dello SW.

Giornate nel mese: conformità Accordi di rinnovo Ccnl (2-3w/max 10mth).

Rotazione fra colleghi ufficio.

Inserimento in applicativo SW almeno 24h prima.

POTERI/OBBLIGHI/DIRITTI

Stessi diritti e doveri ordinari per ambo le parti, nel rispetto art. 4 St.Lav.

WI-FI messo a disposizione da parte del dipendente: no diritto al rimborso, come pure per elettricità, ecc.

LUOGO/ORARIO

Qualunque luogo scelto dal lavoratore purché rispettoso delle indicazioni aziendali su sicurezza e confidenzialità. Sono esclusi i luoghi pubblici e aperti al pubblico salvo c.d. centri di coworking.

Ridefinizione degli spazi aziendali.

Orario: si parla (impropriamente) di reperibilità durante l'ordinario orario di lavoro, che resta fermo compresa pausa pranzo. No straordinario/suppl. Coincidenza giornata SW con altra causale assenza (es.: malattia): no diritto al recupero

RECESSO

GM di recesso azienda: assegnaz. ad altro ufficio, mansioni non compatibili o variazione attività.

Recesso dip.: non se ne parla (Legge: GMO).

SALUTE/SICUREZZA

Garantita dalla banca: consegna info rischi generali/specifici. Richiamo alla cooperazione e obblighi del lavoratore in materia.

Garanzia copertura Inail.

FORMAZIONE/INFORMAZ

Formazione allo SW di addetti e responsabili

SIEMENS 6 GIUGNO 2017

FINALITÀ

AMBITO SOGG.

Richiamo alla competizione nazionale e internazionale che richiede competenze e flessibilità; successo competitivo che si fonda sulla valorizzazione delle risorse umane. Sviluppo delle risorse umane e attivo contributo in termini di miglioramento delle prestazioni e di bilanciamento delle esigenze di vita/lavoro. Richiamo di accordo pilota del 2011, che ha consolidato lo strumento e che giustifica la sua espansione quale modalità abituale vigente in azienda. SW definito Siemens office.

Applicazione integrale del sistema Siemens Office a tutti i dipendenti esclusi coloro che sono adibiti a costante assistenza tecnica clienti.

GIORNATE SW/PROGRAMMAZIONE

Lo SW risulta basato su ampia flessibilità, autonomia e responsabilizzazione per i dipendenti. È il dipendente che sceglie modalità e sede.

POTERI/OBBLIGHI/DIRITTI

Rimborso dell'abbonamento internet pari all'80% del valore del costo sostenuto, entro un max di € 32/mth.

LUOGO/ORARIO

Luogo: “I dipendenti potranno effettuare la propria prestazione lavorativa sia presso la sede sia presso altro luogo idoneo, mediante connessione informatica e fermi sicurezza e riservatezza”.

Orario “i dipendenti, in accordo con i responsabili, potranno effettuare la propria prestazione lavorativa, nell'arco della giornata lavorativa feriale in maniera discontinua”, fermo divieto lavoro notturno. Si parla di fasce orarie di prestazione, con contestuale connessione alla strumentazione tecnol.

Vale l'orario settimanale di 40h: orario corrispondente alla media di 40 ore settimanali cui andranno tolte 136 ore di permessi annui retribuiti.

Personale tecnico di service adibito a costante assistenza clienti: resta fermo orario 8,30-17,30.

Straordinario in casi eccezionali, con maggiorazione forfetaria del 25% del valore dell'ora lavorata.

RECESSO

Non regolato

SALUTE/SICUREZZA

Non regolate

FORMAZIONE/INFORMAZ

Non regolate

CREDIT AGRICOLE [CARIPARMA] 9 MARZO 2017 – Separatamente: Accordo individuale e 3 allegati su misure di sicurezza; privacy/protezione dati e privacy/istruzioni

FINALITÀ

AMBITO SOGG.

Misura volta a contribuire al costante miglioramento del contesto professionale e dell'ambiente lavorativo al fine di favorire la conciliazione delle esigenze professionali con quelle private e promuovendo nel contempo il welfare aziendale. Incremento della produttività del lavoro e agevolazione della conciliazione v/l.

Sottolineato che SW non è telelavoro. Presupposto necessario: compatibilità delle mansioni con la modalità e sussistenza di esigenze top.

Ambito soggettivo: solo CTI (anche p-t.).

GIORNATE SW/PROGRAMMAZIONE

Programmazione almeno settimanale con approvazione del Responsabile u.p. Diritto della azienda alla modifica di programm. in caso di necessità.

Priorità per: i) soggetti con disabilità motorie e gravi problemi salute; ii) stato gravidanza; iii) rilevante distanza luogo di lavoro/residenza effettiva; iv) cura di figli inferiori a 8 anni.

POTERI/OBBLIGHI/DIRITTI

Piena applicazione norme di legge e di contratto nazionale e aziendale tempo per tempo vigenti.

Per regola, no straordinari. Esclusi trattamenti economici/normativi in tema di reperibilità (ecco perché è meglio parlare di contattabilità).

No buono-pasto se SW presso residenza/domicilio.

Utilizzo della strumentazione (Wi-Fi) di proprietà del dipendente.

LUOGO/ORARIO

Altra filiale/hub, anche di società del gruppo; propria residenza/altra domicilio (“da casa”), anche altro luogo privato di pertinenza del lavoratore. No locali pubblici/aperti al pubblico. La prestazione in SW “non potrà mai essere prevalente rispetto alla attività lavorativa. complessivamente svolta” e potrà essere resa max 8gg./mth (preferibilmente max 2gg./w).

Orario corrispondente a quello normale presso la u.p. Il lavoratore in SW deve essere costantemente contattabile durante il proprio orario di lavoro previsto, in connessione skype/lync, ovvero tramite tecnologia soft phone e gli altri strumenti aziendali.

RECESSO

Preavviso di 10 gg per il recesso sia datoriale che del lavoratore, fornendo specifica motivazione.

Eventuali dinieghi da azienda motivati con colloquio con il dipendente.

SALUTE/SICUREZZA

Utilizzo da parte del lavoratore degli strumenti in conformità TU sicurezza e in conformità formazione ricevuta.

Nella lettera contratto viene specificato che “poiché la prestazione in SW non ha carattere di continuità, alla stessa non si applicano le disposizioni del T.U. in materia di telelavoro … Tuttavia, resta sua responsabilità verificare che i locali presso la sua abitazione o simili e gli impianti ad esso asserviti, siano a norma di legge e consentano lo svolgimento della prestazione in sicurezza”.

FORMAZIONE/INFORMAZ

Formazione sull'utilizzo della strumentazione aziendale. Percorsi formativi per efficace e sicuro svolgimento della prestazione lavorativa in luogo esterno; i) prevenzione e sicurezza sul lavoro; ii) scelta idonea luogo di lavoro; gestione emergenze; iii) gestione infortuni; iv) corretto utilizzo dotazioni tecnologiche; v) privacy. Possibilità di seguire i corsi on line (easy learning).

ISP 10 DICEMBRE 2014/13 LUGLIO 2016

FINALITÀ

AMBITO SOGG.

Si parla di lavoro flessibile ed è tale lo svolgimento della prestazione in luogo diverso dalla sede di assegnazione. Politiche volte a migliore gestione dei tempi di vita del personale ed esigenze organizzative aziendali; valore a lungo termine anche per la comunità. Elemento del welfare aziendale.

Ammessi Lavoratori a CTI (anche p-t) con anzianità di almeno 3 anni. No apprendisti.

GIORNATE SW/PROGRAMMAZIONE

Presupposto della compatibilità della mansione. 2gg./mth (1 giorno ogni 2w) con un max di 8 gg. al mese. Possibilità di LF e lavoro da sede nella stessa giornata (frazionabilità giornaliera del LF). Contattabilità durante l'orario di lavoro con gli strumenti messi a disposizione.

Procedura di richiesta e autorizzazione nella sussistenza dei requisiti.

Programmazione di massima settimanale del LF. Modificabilità aziendale per esigenze top.

POTERI/OBBLIGHI/DIRITTI

Permangono obblighi doveri e diritti normalmente spettanti; permangono poteri direttivo e disciplinare.

Di norma non ammesso lavoro straordinario.

“La prestazione da casa non può mai essere prevalente rispetto all'attività lavorativa complessivamente svolta”.

No buono pasto se LF da casa a giornata intera; sì contributo spese pendolarismo, per dipendente che già ne benefici e se l'hub è a oltre 25 km dall'abitazione. Sì spese missione se hub aziendale a distanza superiore dalla residenza rispetto all'ordinaria assegnazione. Nell'accordo del 2016 si precisa che il LF da hub aziendale non dà diritto a rimborsi o trattamenti di missione.

LUOGO/ORARIO

Altra sede aziendale, e sede di società del gruppo, residenza privata o domicilio, anche luogo privato previamente concordato; da cliente.

RECESSO

Recesso da ambo le parti con preavviso di 10 gg. e con specifica motivi. Cessazione dello LF nel caso di trasferimento assegnazione altra u.p., salvo eventuale nuova autorizzazione.

SALUTE/SICUREZZA

Utilizzo delle apparecchiature in conformità del T.U. sicurezza e istruzioni tecniche ricevute.

FORMAZIONE/INFORMAZ

Stante carattere sperimentale dell'accordo (2014) ampia attività di informazione di tutti i dipendenti e info/formazione degli smart worker su sicurezza apparecchiature e modalità di svolgimento prestazione.

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