Redazione scientifica
22 Giugno 2021

In caso di mandato alle liti conferito a due avvocati, entrambi hanno diritto ad ottenere il pagamento di tutte le prestazioni professionali indicate in parcella, salvo che il cliente dimostri lo svolgimento esclusivo dell'attività da parte di un avvocato rispetto all'altro oppure la qualità di dominus di uno di essi.

Il Tribunale di Avezzano ha quantificato la somma dovuta a due avvocati a titolo di prestazioni professionali per l'attività svolta in favore di un notaio. La somma veniva riconosciuta nella misura della metà per ciascun avvocato, in applicazione dell'art. 8 della l. professionale forense.

Dinanzi alla Corte d'appello i legali deducono, per quanto d'interesse, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha affermato il diritto di ciascuno di essi al pagamento solo della metà del compenso maturato, pur avendo entrambi svolto tutte le attività descritte nelle parcelle, compresa la partecipazione alle udienze.

La Corte d'appello ritiene la doglianza fondata, in conformità ai principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui «nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata» (Cass. civ., n. 19255/18 e 29822/19). Nel caso di specie, risulta pacifico che il notaio ha rilasciato mandato per la propria difesa ad entrambi gli avvocati e che entrambi gli avvocati hanno sottoscritto tutti gli atti depositati in giudizio ed hanno partecipato alle udienze svolte. Trattandosi peraltro di un notaio, la Corte d'appello aggiunge che «essendo il notaio persona particolarmente qualificata, lo stesso non poteva non rendersi conto delle implicazioni derivanti dalla designazione di due difensori, che se da un lato gli garantivano una migliore difesa sia per l'autonomo apporto professionale che per la combinata sintesi di uno studio congiunto, dall'altro gli imponevano la retribuzione di tutte le prestazioni svolte».

Priva di pregio risulta la censura degli appellati secondo cui «in caso di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due avvocati, il legale che non ha svolto opera professionale ed è un semplice collaboratore dello studio, non può rivendicare il diritto al compenso se il lavoro è stato svolto solo dal titolare» (Cass. civ., n. 19343/17). Invero, non è stato dimostrato lo svolgimento esclusivo dell'attività di un avvocato rispetto all'altro, né tantomeno la qualità di dominus di uno di essi.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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