Spese mediche 'particolari' e la loro possibile deduzione
22 Giugno 2021
Un persona fisica, residente fiscalmente in Italia, domanda se e in che misura possa portare in detrazione alcune particolari spese mediche sostenute nel 2021. Nello specifico si tratta di spese di biologia nutrizionista, cure di ozonoterapia, prestazioni di dietisti e osteopati.
Nella maggior parte dei casi è possibile portare in detrazione le spese mediche suddette, facendo attenzione però al rispetto di precise condizioni previste dalla legge.
Com'è noto alcune spese mediche sostenute durante l'anno dal contribuente, ai sensi dell'art. 15 lett c) d.P.R. n. 917/1986, sono detraibili dal reddito d'esercizio. La detrazione in questione è pari al 19% dell'ammontare complessivo delle spese stesse, tenendo conto di una franchigia pari a 129,11 €.
Dall'anno 2020, inoltre, è stata introdotta una nuova regola riguardante le detrazioni d'imposta al 19% (spese mediche comprese): la tracciabilità dei pagamenti. È infatti necessario, per poter beneficiare della detrazione in questione, che il contribuente sostenga le spese potenzialmente detraibili tramite strumenti di pagamento tracciabili, quali: bonifici bancari, carte di credito, di debito, bancomat, prepagate, assegni ecc. In merito all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione fiscale è importante evidenziare che non sono soggette all'obbligo in questione le spese relative all'acquisto di medicinali (farmaci, omeopatici, ticket ecc), l'acquisto di dispositivi medici, nonchè le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Alcune prestazioni mediche/sanitarie particolari, come ad esempio le attività di biologi nutrizionisti, dietisti, massoterapisti, possono anch'esse generare una detrazione d'imposta, rispettando precise condizioni previste dalla legge. Prendendo ad esame il caso oggetto del quesito, in linea generale sono detraibili sia le spese di biologi nutrizionisti, sia quelle relative alle cure di ozonoterapia, sia le prestazioni di dietisti. Le spese riguardanti le prestazioni di osteopati, invece, sono generalmente escluse dalla detrazione fiscale – Circ. Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21/5/2014 – a meno che le prestazioni in questione non siano effettuate da soggetti iscritti ad una professione sanitaria riconosciuta.
Ritornando alle prestazioni di biologi nutrizionisti e a quelle dietiste, è importante segnalare che – ai fini della detrazione fiscale - è necessario che il contribuente sia in possesso della fattura quietanzata comprovante la prestazione ricevuta e pagata. Non è invece necessario che il contribuente possieda la prescrizione del medico curante riguardante le prestazioni (di biologia nutrizionista o dietista) ricevute.
Nella fattura emessa dal biologo nutrizionista, inoltre, deve essere riportata la specifica attività professionale, nonché la descrizione della prestazione effettuata.
Riguardo, invece, le prestazioni di ozonoterapia, oltre alla fattura quietanzata, è necessario che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. |