Accordo con i creditori: tutela dei beni strumentali in corso di mutuo (concordato minore in continuità)

Francesca Monica Cocco
22 Giugno 2021

Vi è la possibilità per la piccola impresa di accedere all'accordo con i creditori per sovraindebitamento, ovvero al concordato minore, senza dover necessariamente liquidare i beni strumentali in corso di mutuo, al fine di poter comunque formulare a tutti i creditori una complessiva proposta più conveniente rispetto alla liquidazione?

Vi è la possibilità per la piccola impresa di accedere all'accordo con i creditori per sovraindebitamento, ovvero al concordato minore, senza dover necessariamente liquidare i beni strumentali in corso di mutuo, al fine di poter comunque formulare a tutti i creditori una complessiva proposta più conveniente rispetto alla liquidazione?

La soluzione del quesito involge l'esame logico-sistematico delle seguenti norme: art. 8 L. n. 3/2012 (contenuto dell'accordo o del piano del consumatore); art. 67 CCI (procedura di ristrutturazione dei debiti); art. 75 CCI (documentazione e trattamento dei crediti privilegiati); art. 100 CCI (autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi).

È noto come la sostenibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti in chiave concorsuale, sia che attenga ad una procedura concorsuale minore (accordo con i creditori, prossimamente, concordato minore), sia che attenga ad una procedura concorsuale maggiore (concordato preventivo), dipenda dalla convenienza della proposta stessa rispetto all'alternativa liquidatoria.

In guisa che risulti imprescindibile per il debitore offrire al ceto creditorio un quantum satisfattivo che sia superiore all'eventuale realizzo di eventuali assets nell'ipotesi di liquidazione. Per quanto concerne la piccola impresa (soggetto c.d. non fallibile) che accede agli istituti del sovraindebitamento, fino a poco tempo fa mancava una tutela normativa volta alla conservazione degli assets.

Ad oggi, tuttavia, ciò è divenuto possibile. Difatti la L. n. 176/2020 entrata in vigore il 25 dicembre 2020, anticipando nell'attuale L. n. 3/2012 alcune norme relative al nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha novellato l'art. 8, comma 1 quater (in corrispondenza dell'art. 75, comma 3, CCI), secondo il quale quando l'accordo “contempla la continuazione dell'attività aziendale è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.

Con la conseguenza che il piccolo imprenditore, nell'ambito di un accordo con i creditori (concordato minore in continuità aziendale) ben potrà richiedere al tribunale di poter conservare i beni strumentali all'esercizio dell'impresa, continuando, anche in costanza di esecuzione dell'accordo con gli altri creditori, ad onorare le rate di mutuo con garanzia reale sui beni stessi, senza che ciò possa costituire un pagamento preferenziale o una violazione della par condicio creditorum.

È evidente che questa ipotesi è praticabile allorquando l'imprenditore sia in corrente con il pagamento delle rate di mutuo e non sia già stato messo in mora o addirittura decaduto dal beneficio del termine.

Alternativamente, sempre previa autorizzazione del tribunale, può soddisfare il credito per capitale ed interessi che sia già scaduto alla data di presentazione della proposta di accordo.

In tutti questi casi, tuttavia, è necessaria l'attestazione da parte dell'OCC che dimostri la non lesività di tale operazione verso i diritti degli altri creditori, ovvero che il credito garantito potrebbe essere comunque soddisfatto integralmente con il realizzo derivante dalla liquidazione del bene stesso.

Non può non notarsi che tale disposizione è volta ad allineare la disciplina del concordato minore alla disciplina dettata dall'art. 100 CCI per il concordato preventivo (Relazione Illustrativa art. 75 CCI ), in modo da realizzare un'architettura congruente in tema di procedure concorsuali.

Vi è da dire che, specularmente, l'art. 8, comma 1 ter (in corrispondenza dell'art. 67, comma 5, CCI) prevede la stessa possibilità anche per il consumatore, relativamente all'abitazione principale.

Tali istituti, che, si ribadisce, costituiscono anticipazioni del CCI, e che di fatto si sottraggono alle regole del concorso, trovano la loro genesi in alcune lungimiranti pronunce giurisprudenziali che hanno escluso dalla platea dei creditori gli istituti roganti il mutuo sui beni strumentali e sull'abitazione principale, concedendo facoltà al debitore di perpetrarne i pagamenti rateali.

I riferimenti giurisprudenziali si annoverano nelle seguenti pronunce: Trib. Milano 18 ottobre 2017, Trib. Milano 6 dicembre 2017, Trib. Padova 13 aprile 2018, Trib. Milano 14 giugno 2018, Trib. La Spezia 10 settembre 2018.

Con particolare riferimento al Tribunale di Milano, il predetto orientamento è stato cristallizzato nel plenum della sezione fallimentare: cfr. S. Rossetti, Gli orientamenti della Sezione Fallimentare di Milano sul sovraindebitamento, in IlFallimentarista.it, 6 febbraio 2018; si veda anche E. Castagnoli, La proposta di accordo di composizione della crisi e il mutuo ipotecario, in Crisierisanamento.it, 24 agosto 2020; F. Cesare, Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori, in IlFallimentarista.it, 5 gennaio 2021.

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