Protezione internazionale e configurabilità della clausola ostativa

Redazione scientifica
23 Giugno 2021

Ai fini della configurabilità della clausola ostativa di cui all'art. 16, d.lgs. 251/2007, il giudice di merito è chiamato ad accertare in concreto, sulla base di un apprezzamento completo della fattispecie, la sussistenza di «gravi motivi» per ritenere che lo straniero si sia reso responsabile, o sia stato attivamente coinvolto, in fatti idonei ad essere inquadrati in una delle ipotesi previste dal primo comma del suddetto art. 16.

Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da C.T.M. avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale. La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia del giudice di primo grado. C.T.M. ricorreva in Cassazione lamentando l'erronea applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. 251/2007, nonché omessa istruttoria, in quanto la Corte d'appello avrebbe applicato, in suo danno, la clausola ostativa contenuta nella disposizione sopra richiamata, in assenza della prova della commissione, da parte sua, dei gravi reati contemplati dalla norma.

La Corte di cassazione ha ritenuto la censura fondata, enunciando il seguente principio di diritto: «ai fini della configurabilità della clausola ostativa di cui all'art. 16 d.lgs. 251/2007, il giudice di merito è chiamato non già a verificare l'esistenza di un timore, sia pure grave, o della possibilità, che il richiedente asilo si sia macchiato dei gravi reatiprevisti dal primo comma della sopra richiamata disposizione, bensì ad accertare in concreto, sulla base di un apprezzamento completo della fattispecie esteso a tutti i suoi elementi fattuali, la sussistenza di «gravi motivi» per ritenere, se del caso anche all'esito di un giudizio presuntivo da condurre nel rispetto dei principi all'uopo previsti dall'ordinamento, che lo straniero si sia reso responsabile, o sia stato attivamente coinvolto, in fatti idonei ad essere inquadrati in una delle ipotesi previste dal primo comma del già richiamato art. 16», e rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in differente composizione.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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