Illegittima la (seconda) proroga della sospensione delle esecuzioni riguardanti l'abitazione principale del debitore
23 Giugno 2021
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021, che ha disposto la (seconda) proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 (per le ordinanze di rimessione si veda il contributo pubblicato sul Processo Civile https://ilprocessocivile.it/articoli/giurisprudenza-commentata/e-costituzionalmente-legittima-la-sospensione-delle-procedure).
Nel merito le censure sono state ritenute fondate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., con assorbimento delle altre. In particolare, i giudici hanno ritenuto non più proporzionato il bilanciamento (tra il diritto del creditore procedente alla tutela giurisdizionale nella forma esecutiva e l'eccezionale protezione, giustificata dall'emergenza pandemica, del debitore esecutato per conservargli la disponibilità della sua abitazione principale). Il legislatore, cioè, ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, quale quella della sospensione delle predette espropriazioni immobiliari, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell'esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco. La sproporzione conseguente al mancato aggiustamento del bilanciamento sotteso alla misura in esame è resa ancor più evidente dalla considerazione che il diritto del debitore a conservare la disponibilità dell'abitazione è stato comunque tutelato dalla proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili di cui all'art. 103, comma 6, del medesimo d.l. 18/2020.
Fonte: ilprocessocivile.it |