Blocco dell'esecuzione immobiliare e della procedura di sfratto: illegittimità costituzionale ed effetti sulla compravendita

Maurizio Tarantino
23 Giugno 2021

Tra le recenti misure introdotte al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata prorogata sino al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore e la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. È chiaro che la normativa d'urgenza, sino ad oggi adottata, ha comportato penalizzanti ripercussioni nel settore del recupero crediti e, in particolare, delle esecuzioni immobiliari. Dopo l'entrata in vigore del c.d. decreto Milleproroghe, i primi provvedimenti emessi da alcuni Tribunali italiani lasciano intendere che la sospensione delle esecuzioni immobiliari relative alla prima casa riguardi le sole procedure già pendenti. A seguito delle censure sull'illegittimità costituzionale delle norme sull'esecuzione immobiliare, finalmente, la Consulta ha dichiarato la seconda proroga incostituzionale in quanto non è più proporzionato il bilanciamento tra la tutela in giudizio del creditore e quella del debitore nelle esecuzioni sull'abitazione principale.
Il quadro normativo

La l. n. 27/2020 nel convertire, con modificazioni, il d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) ha introdotto l'art. 54-ter rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”. La disposizione in esame, inizialmente, prevedeva che, “al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'articolo 555 c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

Successivamente, il citato art. 54-ter del d.l. n. 18/2020 ha subìto ulteriori modifiche. La prima ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori I) che ha statuito “l'inefficacia delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore” intrapreso a far data dal 25 ottobre 2020 e sino alla data di entrata in vigore della l. n. 176/2020 (che, nel convertire con modificazioni il decreto Ristori I, ha abrogato al contempo riprendendo le relative disposizioni all'interno di essa i successivi decreti Ristori e la cui entrata in vigore è dal 25 dicembre 2020).

A seguito delle modifiche, l'art. 54-terdel d.l. n. 18/2020 ha disposto la sospensione delle procedure esecutive immobiliari de qua fino al 31 dicembre 2020. Tale data è stata ulteriormente ritoccata ad opera del d.l. n. 183/2020 (c.d. decreto Milleproroghe), nel senso di prolungare l'inefficacia delle procedure esecutive immobiliari ex art. 54-ter; invero, dalla successiva legge di conversione n. 21/2021, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “fino al 30 giugno 2021”.

In merito alle ultime modifiche normative afferenti la questione del blocco degli sfratti, invece, il comma 13 dell'art. 13 del d.l. n. 183/2020 (c.d. decreto Milleproroghe) ha previsto che “la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, comma2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

Da ultimo, con la conversione in legge del d.l. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) - recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (l. n. 69/2021, in G.U. 21 maggio 2021, n. 120), il legislatore emergenziale ha ulteriormente ritenuto necessario prorogare il blocco degli sfratti a seguito dell'emissione di provvedimento a seguito di accertata morosità o a seguito di decreti di assegnazione nell'ambito di procedure esecutive: 30 settembre e 31 dicembre 2021. Quest'ultimo provvedimento non ha previsto, invece, ulteriori proroghe della sospensione delle procedure esecutive immobiliari (art. 54-ter del d.l. n. 18/2020).

L'abitazione principale del debitore: l'interpretazione del giudice delle esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari

Secondo la circolare della II sezione del Tribunale di Bari del 4 maggio 2020 (aggiornata al 4 gennaio 2021), la sospensione delle procedure esecutive immobiliari di cui all'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020) è una sospensione disposta direttamente dalla legge e, pertanto, secondo il paradigma dell'art. 623 c.p.c. non dipende da un provvedimento espresso del giudice dell'esecuzione, il quale, se del caso, può limitarsi a darne atto, ove venga investito di apposita istanza delle parti o di segnalazione di un ausiliario della procedura.

Quanto agli aspetti soggettivi, secondo il Tribunale barese, la sospensione ex art. 54-ter riguarda le procedure in cui il debitore esecutato aveva, da solo o con suoi congiunti, la dimora principale nell'immobile assoggettato all'esecuzione sia al momento del pignoramento sia alla data del 30 aprile 2020. Tali condizioni devono sussistere e permanere entrambe. La sospensione ex art. 54-ter, invece, non trova applicazione nel caso in cui l'immobile sia stato al momento del pignoramento o sia successivamente divenuto la dimora principale non del debitore esecutato ma esclusivamente di persone diverse dallo stesso, ancorché a questi legate da rapporti di parentela o di coniugio. I medesimi criteri interpretativi di ordine soggettivo trovano applicazione al terzo proprietario esecutato e al debitore esecutato condividente dell'immobile pignorato pro quota.

Diversamente, quanto agli aspetti oggettivi, secondo il documento in esame, ferme restando le suindicate condizioni soggettive, la sospensione dell'esecuzione ex art. 54-ter riguarda le procedure in cui il compendio pignorato sia costituito, in tutto o in parte, dall'abitazione principale del debitore, ovvero l'immobile avente destinazione stabile, effettiva e durevole a dimora abituale del medesimo. Nel caso siano pignorati anche beni diversi dall'abitazione principale del debitore, ma ad essa collegati (quali box-auto o locali deposito), l'esecuzione su tali beni dovrà, di norma, proseguire ove essi si presentino idonei ad essere autonomamente venduti e siano stati individuati come lotti separati dall'abitazione principale del debitore, salva la valutazione di maggiore proficuità della vendita congiunta che il delegato vorrà all'uopo esprimere, chiedendo di essere autorizzato a soprassedere fino alla cessazione della sospensione ex art. 54-ter citato. Il documento in esame, inoltre, prevede che la sospensione ex art. 54-ter cit. già disposta dal giudice dell'esecuzione anteriormente alla proroga stabilita dalla legge (art. 4 del d.l. n. 137/2020) deve intendersi automaticamente estesa fino al termine ultimo attualmente fissato, ossia fino al 30 giugno 2021 senza necessità di apposito provvedimento di proroga. Ai fini della prosecuzione del processo esecutivo sospeso ex art. 54-ter citato, non sono necessarie istanze di riassunzione della parte interessata, né disposizioni del giudice dell'esecuzione allorquando o risulti già fissata udienza per una data successiva al 30 giugno 2021 o fossero in corso, alla data del 30 aprile 2020, attività esecutive diverse dalla custodia (stima, conversione del pignoramento, vendita, trasferimento del bene all'aggiudicatario) che dovranno riprendere automaticamente alla cessazione della sospensione ex lege ossia dal 1° luglio 2021. In definitiva, sulla scorta della citata interpretazione, la ratio della norma è rinvenibile nel bloccare ogni attività esecutiva volta a privare il debitore dell'abitazione principale.

Prime risposte dei giudici di merito: profili di illegittimità costituzionale

Secondo le prime interpretazioni dei giudici di merito, l'inefficacia dei nuovi pignoramenti e le proroghe all'efficacia dell'art. 54-terdel d.l. n. 18/2020 (e quindi la proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari), dapprima in forza dell'art. 4 deld.l. n. 137/2020, poi in forza dell'art. 13, comma 14,d.l. n. 183/2020, contrastino innanzitutto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 47, 111 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 2 Trattato UE, all'art. 3 della Costituzione per l'Europa e all'art. 16 della Carta di Nizza). Dunque, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, introdotto dall'art. 1, comma 1, della l. n. 27/2020, modificato dagli articoli 4, comma 1, del d.l. n. 137/2020, e 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020.

- Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 14 gennaio 2021

Secondo questo provvedimento, la norma non lascia al giudice dell'esecuzione neanche la possibilità di verificare le condizioni soggettive del creditore e del debitore, dovendo la sospensione applicarsi a prescindere dalle esigenze del primo e della capacità reddituale del secondo.

In particolare, secondo l'interpretazione del giudicante, il legislatore ha giustificato la misura in ragione degli “effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, ma senza precisare su quale bene o interesse si vadano a riverberare gli effetti negativi derivanti dall'epidemia. Dunque “una formula vuota o in tutti i modi sfuggente e di difficile percezione”. Anzi, a prescindere dall'incipit della norma, la volontà normativa dovrebbe essere quella di tutelare - in ogni caso e a prescindere dai motivi dell'indebitamento - il patrimonio del debitore dal rischio di vedersi sottratta l'abitazione principale (e dunque anche quando ne abbia altre) in un periodo di emergenza economica e sociale, prima ancora che sanitaria. A questo proposito, secondo il provvedimento in commento, si annida l'effettiva ratio legis: proteggere il patrimonio del debitore dal rischio dell'espropriazione di un determinato cespite (l'abitazione principale). Tenendo presente, però, che “la causa del debito e l'espropriazione siano in concreto anteriori alla dichiarazione dello stato di emergenza, e dunque completamente indipendenti dall'epidemia”. In particolare, secondo il giudice dell'esecuzione, l'intervento normativo colpisce indistintamente tutti i creditori, a prescindere dalla relativa fascia di reddito, e dunque finanche - si legge nel provvedimento - “coloro che magari l'abitazione principale neanche se la possono permettere e che per i quali il mancato o anche solo ritardato recupero coattivo del credito possa essere fonte di pregiudizi non meno rilevanti rispetto a quello subito dall'esecutato che con il suo inadempimento ha provocato l'altrui legittima richiesta di tutela esecutiva al potere statuale”.

Secondo questa posizione, dunque, il legislatore non sembra aver compiutamente considerato le ripercussioni pratiche che possono astrattamente concepirsi in relazione all'applicazione della norma, che per un verso ha immediate e intuibili ricadute negative sugli interessi delle parti processuali, in primo luogo per i creditori, ponendosi in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con l'interesse di esso alla conclusione del processo in tempi ragionevoli; per altro verso, invece, rischia di produrre effetti deleteri sul mercato del credito, allorché ad esso ci si rivolga per il reperimento di somme da destinare per l'acquisto dell'abitazione principale.

- Trib. Rovigo 15 gennaio 2021

Il provvedimento spiega che le disposizioni censurate pregiudicano l'affidamento dell'imprenditore sulla stabilità del sistema, sulla certezza e speditezza delle procedure di recupero dei crediti, che come noto costituiscono un mezzo di finanziamento dell'impresa. Con ciò pregiudicano la possibilità stessa dell'imprenditore di programmare la propria attività e, in definitiva, di fare impresa.

In particolare, secondo il Tribunale di Rovigo, la ratio della norma non può infatti essere individuata nell'esigenza di tutela di una parte colpita dalla crisi scatenata dall'emergenza Covid-19: le procedure sospese alla data del 30 aprile 2020 riguardano debitori divenuti insolventi ben prima di quella data. La ratio, a giudicare dal riferimento all'abitazione principale del debitore, intende “probabilmente” tutelare il bisogno abitativo di una categoria di cittadini. A tal proposito, si legge nel provvedimento del Tribunale di Rovigo “una tale finalità è estranea all'emergenza Covid-19 (non essendo il problema abitativo dei debitori attualmente esecutati collegato alla pandemia) e si tratta piuttosto di una ordinaria scelta di politica abitativa da parte del legislatore. Si tratta, però, di una scelta alla quale dovrebbe provvedere lo stesso legislatore e che questi, invece, scarica su un'altra parte di cittadini (tra l'altro quella contrapposta al debitore esecutato), con una scelta di parte non giustificata da ragioni redistributive, oltre che pesantemente pregiudizievole per l'affidamento e la libertà d'impresa dei soggetti interessati”. In sintesi, secondo il ragionamento esposto, l'intervento sospensivo del legislatore da una parte pregiudica l'affidamento del cittadino e la libertà di iniziativa economica; dall'altra, evita di risolvere un problema già esistente di carattere abitativo.

Quanto alla salute pubblica, secondo il ragionamento del provvedimento in commento, non vi sarebbe ragione di impedire o sospendere solo i pignoramenti e le procedure sull'abitazione principale del debitore. La norma sarebbe allora anche del tutto irrazionale, con violazione dell'art. 3 Cost. Difatti le disposizioni censurate realizzano piuttosto una tutela generalizzata della classe debitoria (per coloro i quali sia pignorata l'abitazione principale), senza distinguere tra coloro che effettivamente siano divenuti insolventi a causa della crisi Covid-19 e coloro che, invece, lo erano a prescindere. Pertanto, se la ratio quindi fosse la tutela della salute, bene sicuramente primario, la misura dell'inefficacia dei pignoramenti e della sospensione delle procedure in corso (sull'abitazione principale del debitore), così come prorogata dalle disposizioni censurate era del tutto sproporzionata, andando oltre quanto necessario allo scopo. In proposito, in materia di proroga di sfratti, il giudice delle leggi (Corte. Cost., 24 maggio 2004, n, 155) richiamando una precedente sentenza (Corte Cost., 7 ottobre 2003, n. 310) aveva affermato che il legislatore, pur dovendosi far carico dei soggetti in situazioni di bisogno, non può tuttavia indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l'onere relativo in via esclusiva a carico del privato (il locatore nel caso all'esame della Corte), che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio. Sicché, sempre a giudizio di giudici della Consulta, il sacrificio imposto ad un soggetto per tutelare altro soggetto debole può giustificarsi solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato; il che - come sostenuto dal giudice di Rovigo - non è riscontrabile nella specie, atteso che la sospensione delle esecuzioni immobiliari perdura da aprile 2020 e, nell'intenzione del legislatore, è destinata a protrarsi fino a giugno 2021.

Illegittimità costituzionale della seconda proroga (1° gennaio-30 giugno 2021)

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 depositata il 22 giugno 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020. Secondo la Consulta, non risulta più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all'abitazione principale di quest'ultimo, in considerazione della circostanza che i giudizi civili (che comprendono quelli esecutivi), a seguito dell'iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con l'emergenza sanitaria. Mentre, al contrario, la sospensione prevista dalla disposizione finita sotto la lente del collegio è rimasta immutata nei medesimi presupposti, ed è stata ulteriormente prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per un ulteriore semestre. Dunque, secondo il ragionamento esposto, nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale, all'opposto, non era stato individuato alcun criterio selettivo preordinato a giustificare l'ulteriore protrarsi della paralisi dell'azione esecutiva. Tuttavia, precisano i giudici, “resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti”. In definitiva è stata dichiarata Illegittima costituzionalmente la seconda proroga (1° gennaio-30 giugno 2021) della sospensione delle attività nelle esecuzioni che hanno per oggetto l'abitazione principale del debitore.

Gli effetti del blocco degli sfratti sulla compravendita immobiliare (Trib. Milano 7 dicembre 2020)

In questa particolare vicenda (questione avente ad oggetto la proroga degli sfratti fino al 31 dicembre 2020), nel mese di febbraio 2020, le parti avevano sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con il quale si erano impegnati all'acquisto di un immobile sito in Milano. Nel preliminare, il promittente venditore aveva dichiarato che l'immobile era occupato con contratto di locazione in scadenza al 31 luglio 2020 e, pertanto, le parti avevano pattuito per la consegna e la stipula del contratto definitivo di compravendita il termine del 30 settembre 2020.

La parte promittente venditrice si è espressamente impegnata a consegnare l'immobile libero da persone, nonché da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli. Tramite notaio, il ricorrente era venuto a conoscenza che l'immobile era occupato dal conduttore, sebbene la parte promittente venditrice avesse ottenuto ordinanza di convalida di sfratto. Per questi motivi, il ricorrente aveva inviato una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., ricevuta dal destinatario il 7 ottobre 2020; i tentativi di componimento stragiudiziale della controversia non avevano avuto esito favorevole, in ragione dell'impossibilità di parte resistente di procedere quanto meno alla restituzione della caparra confirmatoria e delle spese sostenute dal ricorrente.

A questo punto, con ricorso, il ricorrente aveva chiesto ante causam (artt. 669-ter e 671 c.p.c., azione propedeutica a una futura domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.) di essere autorizzato ad eseguire sequestro conservativo dei beni di proprietà di parte resistente (promittente venditrice) delle somme o cose a quest'ultima dovute, a cautela del proprio diritto di credito di circa 50 mila euro (pari al doppio della caparra confirmatoria versata dal ricorrente) oppure il credito pari alla caparra versata, oltre alle spese dovute alla agenzia immobiliare e allo studio notarile.

Costituendosi in giudizio, la parte resistente chiedeva il rigetto della domanda cautelare eccependo di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere a causa dei sopravvenuti eventi connessi alla pandemia da Covid-19; di aver provveduto diligentemente, dopo quattro mesi dalla stipula del contratto preliminare, ad intimare sfratto per morosità al proprio conduttore e a convalidarlo il 6 luglio 2020. Tuttavia, il resistente evidenziava che il c.d. decreto Rilancio (art. 17-bis del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni in l. n. 77/2020) aveva disposto la proroga degli sfratti sino al 31 dicembre 2020, con la conseguenza si era trovato nell'impossibilità oggettiva di consegnare l'immobile promesso in vendita. Pertanto, la promittente venditrice si giustificava affermando che, nel caso in esame, l'impossibilità della sua prestazione era solo temporanea.

Premesso quanto innanzi esposto, il giudice adìto ha deciso di rigettare la richiesta di sequestro conservativo per la mancanza tanto del requisito del periculum che del fumus. Proprio su tale ultimo aspetto, secondo il Tribunale, “la diffida ad adempiere comunicata dal ricorrente e ricevuta da parte resistente il 7 ottobre 2020 non può ritenersi giustificata dall'inadempimento colpevole della controparte, la quale ha diligentemente e tempestivamente intimato sfratto per morosità, convalidato dal Tribunale di Milano il 6 luglio 2020”. E ciò perché - sempre secondo il giudice meneghino - “l'impossibilità di liberare l'immobile per la data prevista nel preliminare è dovuta al factum principis, essendo intervenuti due decreti-legge che hanno disposto il blocco degli sfratti: rispetto al termine iniziale del 31 agosto 2020, previsto dal c.d. decreto Cura Italia (art. 103 comma 6, d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020), il c.d. decreto Rilancio (art. 17-bis, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) ha prorogato sino al 31 dicembre 2020 il lasso temporale nel quale non possono essere eseguite procedure di sfratto sia per morosità che per finita locazione”. Ed ancora - a parere del giudicante - anche se il promissario si fosse attivato subito dopo la conclusione del contratto (e non quattro mesi dopo la stipula del preliminare), in ogni caso la procedura di esecuzione dello sfratto sarebbe stata sospesa dal d.l. n. 18/2020 sopravvenuto alla conclusione del contratto e sicuramente non prevedibile.

Per i motivi esposti, il giudicante ha rigettato la richiesta di sequestro.

In conclusione

In materia di esecuzione, i citati provvedimenti hanno sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 54-ter del d.l. n.18/2020 laddove prevede la proroga della sospensione ex lege delle esecuzioni riguardanti le procedure aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 47, 111 e 117 Cost. Secondo una prima ricostruzione, l'art. 54-ter porrebbe in evidente contrasto con l'art. 24, comma 1, Cost. che sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni fase del processo, ivi compresa l'esecuzione forzata. In tale situazione, infatti, il creditore -impossibilitato a proseguire l'azione esecutiva - subisce infatti un'eccessiva compressione del proprio diritto senza che vi sia un contemperamento con la tutela di altri beni o interessi di rango costituzionale. Inoltre, esisterebbe un ulteriore contrasto della disposizione normativa in commento con il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost.: la sospensione, invero, determina una protrazione delle tempistiche di definizione non dipendenti dalla volontà delle parti, e che anzi potrebbe essere persino lesiva per il debitore continuando a maturate gli interessi sulle somme da lui dovute.

Alla luce delle citate censure, la Corte Costituzionale (sentenza n. 128 depositata il 22 giugno 2021) ha accolto i provvedimenti, evidenziando che il legislatore aveva prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, quale quella della sospensione delle predette espropriazioni immobiliari, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell'esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco. La sproporzione conseguente al mancato aggiustamento del bilanciamento sotteso alla misura in esame è resa ancor più evidente dalla considerazione che il diritto del debitore a conservare la disponibilità dell'abitazione è stato comunque tutelato dalla già ricordata proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili di cui all'art. 103, comma 6, del medesimo d.l. n. 18 del 2020, nella formulazione modificata dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, applicabile anche al decreto di trasferimento del bene espropriato.

Nonostante questa “posizione”, tuttavia, la Consulta non esclude un successivo intervento del Legislatore per la realizzazione di misure più idonee alla realizzazione di un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale dei creditori procedenti.

Quanto agli aspetti legati al blocco degli sfratti - come già osservato da alcuni autori - il periodo emergenziale e la normativa conseguenziale pesa più sul creditore che sul debitore in attesa che si individui il punto di equilibrio tra esigenze di rispetto e principi di solidarietà. Del resto, se pensiamo che la proroga ha avuto inizio dal mese di marzo 2020, fino al 30 giugno 2021 è stata concessa una sospensione di quasi sedici mesi. Dopo questo periodo, nonostante il provvedimento del Tribunale di Trieste (ordinanza 24 aprile 2021 sulla incostituzionalità del blocco degli sfratti), con il d.l. n. 41/2021 (noto come Decreto Sostegni) il legislatore ha ulteriormente concesso una nuova proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai casi ivi previsti: fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

In generale, con il sistema delle proroghe, un lasso di tempo considerevole alla luce del fatto che viene così svuotata l'autonomia privata, negata ogni validità agli impegni contrattuali, creando un grave clima di incertezza e danneggiando ancor più una società da tempo in crisi. Anzi, sembra quasi paradossale una situazione in cui è impedito ai proprietari di rientrare in possesso dei propri beni, occupati da inquilini che non pagano.

In definitiva, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, nella materia immobiliare, i citati provvedimenti permettono di comprendere che l'argomento della tutela del bisogno abitativo è intrecciato con quello dell'emergenza da coronavirus; dall'altra parte, però, il bisogno abitativo resta un problema “noto” e “preesistente dall'attuale pandemia”. Sicché, alla luce delle ripercussioni dell'economia nazionale, sono necessari urgenti provvedimenti a sostegno del riequilibrio delle parti coinvolte.

Riferimenti

Tarantino, Nuova proroga degli Sfratti 2021: profili di incostituzionalità e novità legislative introdotte dal Decreto Sostegni in Condominioelocazione.it, 27 maggio 2021;

Amendolagine, La proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla “prima casa” è incostituzionale? in Condominioelocazione.it, 11 febbraio 2021;

Scalettaris, Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione degli sfratti: una soluzione che suscita perplessità, in Condominioelocazione.it, 11 gennaio 2021;

Nardone, La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili nel decreto “Milleproroghe 2021”, in Condominioelocazione.it, 8 gennaio 2021.

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