La Corte costituzionale valuterà la certificazione della data della procura in materia di protezione internazionale

Redazione scientifica
23 Giugno 2021

La Corte di cassazione dubita della compatibilità con la Costituzione dell'art. 35-bis , comma 13, d.lgs. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni Unite nella pronuncia 15177/2021 e, per l'effetto, rimette la valutazione di costituzionalità della norma, nella sua portata di diritto vivente, alla Corte costituzionale.

La Corte di cassazione dubita della compatibilità con la Costituzione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni Unite nella pronuncia 15177/2021 e, per l'effetto, rimette la valutazione di costituzionalità della norma, nella sua portata di diritto vivente, alla Corte costituzionale (per il commento alla pronuncia delle Sezioni Unite si veda il contributo pubblicato sul Processo Civile - link

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Premessa la valutazione di rilevanza della questione – in ragione della necessaria applicazione della norma censurata nel giudizio a quo dalla quale la Corte non può prescinderein ragione del dictum delle Sezioni Unite – il Collegio ritiene la questione non manifestamente infondata alla luce dei principi di uguaglianza e di diritto alla difesa, e di quelli sovranazionali di equivalenza ed effettività. In particolare, l'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, in guisa di diritto vivente, introduce, per una determinata categoria di stranieri, un regime processuale peggiorativo – perché comportante un esercizio del diritto di azione più gravoso, con riferimento alle modalità di conferimento della procura e alle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza – non solo rispetto a quello riservato ai cittadini, o ancora a quello applicabile agli altri stranieri che agiscano davanti al giudice italiano, ma anche all'interno delle medesime categorie di soggetti – gli apolidi, i richiedenti la protezione umanitaria – senza che tale differenziazione in pejus risulti sorretta da alcuna giustificazione logica o razionale.

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