La mancanza della firma digitale nella «relata» di notifica è causa di inesistenza dell'atto?

Redazione scientifica
24 Giugno 2021

Secondo la Corte di legittimità la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa di inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica…

Una S.r.l. ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Cosenza. Per quanto interessa, la Corte territoriale aveva ritenuto l'appello tardivo, in quanto proposto oltre il termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notifica della sentenza a mezzo PEC, notifica della quale la società aveva eccepito la nullità, assumendo che nella «relata», nonostante la diversa notazione sulla copia stampata, non era stata apposta la firma digitale dell'avvocato notificante. La ricorrente contestava in sede di legittimità la statuizione del giudice di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la mancanza della firma digitale nella relata non rilevasse ai fini della validità di essa.

La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando il consolidato principio secondo cui «in tema di notificazione a mezzo PEC, la mancanza nella relata della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo essere riscontrata la stessa attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, raggiungendo così la conoscenza dell'atto ovvero lo scopo legale della notifica» (Cass. civ. , n. 6518/2017). Ebbene, nella specie, nella notificazione effettuata a mezzo PEC la mancanza della firma digitale della relata non lascia dubbio sulla riconducibilità alla persona del difensore, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.