Rapporto di fiducia tra cittadini ed Amministrazione finanziaria: interviene il Garante del contribuente

La Redazione
24 Giugno 2021

Il Garante del contribuente della regione Lombardia, con decreto dello scorso 21 giugno, si è pronunciato in merito alla segnalazione ex art. 13 dello Statuto del contribuente relativa a comportamento non corretto di funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate).

Il Garante del contribuente della regione Lombardia, con decreto dello scorso 21 giugno, si è pronunciato in merito alla segnalazione ex art. 13 dello Statuto del contribuente relativa a comportamento non corretto di funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

La vicenda vede l'Agenzia delle Entrate emettere nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con il quale ha riqualificato la relazione intercorrente tra quest'ultimo e la società XXXXXX, escludendone l'asserito rapporto di lavoro subordinato e, per contro, accertando, per l'anno d'imposta 2015, un reddito derivante dall'esercizio di attività autonoma di elettricista.

Avverso l'avviso di accertamento è stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia.

Gli aspetti da considerare sotto il profilo della violazione dei principi di collaborazione e buona fede tra contribuente ed amministrazione finanziaria.

Gli inviti a comparire, emessi dall'Amministrazione, anche per le conseguenze che la loro mancata ottemperanza comporta, (inutilizzabilità di notizie, dati ed atti non trasmessi), devono essere adeguatamente motivati e devono rispettare il termine minimo di giorni 15 dalla data di notifica.

Il garante sottolinea che entrambe queste tassative previsioni di legge sono state eluse dai funzionari dell'Ufficio Controlli, che hanno notificato il giorno 22.10.2020 un invito a comparire per il giorno 26 (a distanza di soli 4 giorni) ed hanno motivato l'invito al contraddittorio in termini assolutamente generici (“è emerso il coinvolgimento del XXXXX nei rapporti formalmente intercorsi tra la società e i suoi clienti, non riconducibili alla sua attività di lavoro dipendente), tanto da avvertire la necessità di precisare che “in sede di contraddittorio, si richiederanno chiarimenti al fine di delineare la situazione citata e i suoi risvolti fiscali e contabili”.

Si tratta di una “pseudo-motivazione” e di una sorta di “invito in bianco” o “a sorpresa”, formulato senza il rispetto dei termini difensivi e "con l'evidente scopo di interrogare il contribuente su notizie e dati occorrenti per l'Ufficio e magari, continua il Garante, coglierne, nella ristrettezza dei termini concessi, contraddizioni o ammissioni comunque utili per la tesi dell'Agenzia, considerata l'inesperienza del contribuente medio nella conoscenza delle tematiche fiscali e delle conseguenze che potrebbero derivare dalle affermazioni rese nel contraddittorio preventivo”.

L'azione accertatrice del fisco deve certamente, e doverosamente, svolgersi con efficacia, ma pur sempre nel rispetto delle procedure formali, che, soprattutto in materia squisitamente tecnica, qual è quella tributaria, sono anche garanzia di giustizia sostanziale.

Il termine dilatorio di 15 giorni previsto dalla legge viene incontro all'esigenza di assicurare al contribuente lo spazio di tempo necessario a preparare le risposte e raccogliere le informazioni o la documentazione necessarie per rispondere a specifici quesiti formulati dall'amministrazione nell'invito ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972.

Il contraddittorio tra amministrazione e contribuente deve, invero, essere effettivo e non meramente formale: ciò necessariamente richiede che le circostanze sulle quali l'Agenzia domanda informazioni siano preventivamente comunicate al contribuente.

Nella segnalazione al Garante viene chiesto dal contribuente e dai suoi difensori l'annullamento in autotutela delle sopra riportate affermazioni dell'atto di accertamento.

Il Garante ritiene non necessario attivare una specifica procedura di autotutela per l'annullamento della sola seconda frase dell'avviso, contenente un'affermazione contraria alla realtà.

In conclusione, deve rilevarsi che, per i duplici aspetti evidenziati nella segnalazione al Garante, e cioè la violazione delle garanzie difensive del contribuente nel corso del procedimento amministrativo di accertamento del tributo (mancata previa indicazione dei quesiti su cui rispondere e mancato rispetto del termine a difesa di giorni 15) e l'attribuzione al contribuente di ammissioni in realtà mai rese, il comportamento dei funzionari dell'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate, in quanto attuato in violazione di specifiche disposizioni di legge (artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972) e di criteri di lealtà e buona fede (art. 10 Statuto), ha comportato la lesione del rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione finanziaria, che invece dovrebbe sempre essere preservato (art. 13 dello Statuto del contribuente).

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