Vantaggio ex l. n. 231/2001: non basta la sola omissione delle misure di sicurezza

Teresa Zappia
24 Giugno 2021

Può ritenersi responsabile la persona giuridica ex l. n. 231/2001 ove la mancata previsione nel DUVRI della misura di sicurezza non abbia comportato oggettivamente né un risparmio di spesa né un vantaggio in termini di miglioramento della produttività dell'azienda?

Può ritenersi responsabile la persona giuridica ex l. n. 231/2001 ove la mancata previsione nel DUVRI della misura di sicurezza non abbia comportato oggettivamente né un risparmio di spesa né un vantaggio in termini di miglioramento della produttività dell'azienda?

In tema di responsabilità da reato degli enti, derivante da reati colposi di evento, la giurisprudenza ha precisato che i presupposti dell'interesse e del vantaggio, quali criteri di imputazione oggettiva, sono alternativi e concorrenti tra loro.

Ricorre l'interesse (criterio soggettivo e indagabile solo ex ante) qualora l'autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente; sussiste il requisito del vantaggio (criterio oggettivo e indagabile ex post) ove il reo abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa, con conseguente massimizzazione del profitto ovvero della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso. Il risparmio in favore dell'impresa può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione.

La giurisprudenza, tuttuavia, ha escluso un'applicazione automatica della normativa in materia, recte l'imputazione all'ente di ogni mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione.

Difettando il presupposto dell'interesse suddetto, ove l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute si accompagni ad un contesto di generale osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e l'omissione, pertanto, sia plausibilmente riconducibile ad una sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie, ai fini del riconoscimento del requisito alternativo del vantaggio occorre la prova, quale conseguenza delle cautele omesse, della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori.

Tale prova non è desumibile, sic et simpliciter, dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta.

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