Decreto di trasferimento avente ad oggetto un bene diverso da quello pignorato: modalità di impugnazione

Redazione scientifica
25 Giugno 2021

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento che ha avuto ad oggetto un bene, in tutto o in parte, diverso da quello pignorato, non è inesistente ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione.

O.E. conveniva in giudizio G.P. e altra parte rimasta contumace, chiedendo al Tribunale di Macerata di accertare la validità del titolo di acquisto dell'intero fondo rustico - identificato al catasto terreni alla particella 39, foglio 91 – costituito da decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., e di dichiarare, per l'effetto, l'inesistenza dei diritti rivendicati da G.P. sulla richiamata particella, sul fabbricato sulla stessa insistente e sulle aree circostanti.

Si costituiva in giudizio G.P. che instava per il rigetto dell'avversa domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo diritto di proprietà in relazione alla particella 114, sub 1 e sub 2, del foglio 91, della quale assumeva di essere divenuta proprietaria in forza di altro decreto di trasferimento adottato ai sensi dell'art. 586 c.p.c.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, dichiarando l'esistenza del suo diritto di proprietà in relazione alla particella 39, foglio 91, del fondo; accoglieva anche la domanda di parte convenuta e dichiarava la validità del suo titolo di acquisto in relazione alla particella 114, foglio 91, del fondo, quale risultante dal frazionamento n. 59/73 della superficie di mq. 3610.

La Corte d'appello di Ancona rigettava il gravame proposto da O.E. e avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale proponeva ricorso per Cassazione S.C., quale erede di O.E.

La corte ha ritenuto fondati i motivi di doglianza. Osserva infatti il Collegio che, in effetti, per come denunciato dalla ricorrente, la Corte di appello – con la sentenza impugnata, confermativa di quella di primo grado – non ha proceduto ad una mera interpretazione del titolo petitorio formatosi a favore della dante causa O.E. della stessa ricorrente, costituito dal decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, in coincidenza del quale si era prodotto l'effetto traslativo in favore dell'aggiudicataria, nel quale si ricomprendeva l'intera particella 39 del foglio 91, quale una delle particelle facenti parte della complessiva composizione dell'immobile sottoposto ad esecuzione forzata. Piuttosto, con la sentenza qui impugnata, la Corte ha ritenuto di confermare la modifica sostanziale già operata con la pronuncia di primo grado in merito al titolo petitorio riconosciuto a O.E. con il citato decreto di trasferimento, incidente sul contenuto dell'attribuzione definitiva di detta particella a favore della stessa O.E. ritenendo di poter estendere i principi in tema di ermeneutica contrattuale al titolo giudiziale costituito da decreto di trasferimento emesso ai sensi dell'art. 586 c.p.c. A tal proposito, però, rimarca la Corte che, secondo l'univoca interpretazione della Corte (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 12430/2008, Cass. civ. n. 5796/2014), eventuali difformità tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente individuate nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali, devono essere fatte valere all'interno del processo esecutivo con gli appositi rimedi oppositivi. In particolare, era l'opposizione ex art. 617 c.p.c., rimedio idoneo ad impugnare l'uno o l'altro decreto di trasferimento (quali atti interni del procedimento esecutivo, né decisori, né definitivi) che si riteneva avessero avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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