Il terzo trasportato coinvolto in un sinistro può rivolgersi direttamente all'assicurazione per chiedere il risarcimento?

25 Giugno 2021

Il terzo trasportato rimasto lesionato a causa di una autonoma fuoriuscita di strada, può agire ai sensi dell'art. 141 codice delle assicurazioni oppure deve agire con l'ordinaria azione ex art. 144 del medesimo codice?

Questa la questione giunta all'attenzione della Terza Sezione della Cassazione Civile, che l'ha decisa con la sentenza n. 17963 depositata il 23 giugno 2021.

Il trasportato di un'autovettura finita fuori strada a causa del conducente agiva in giudizio nei confronti della sola assicurazione dell'auto, per chiedere il risarcimento delle gravi lesioni personali subite nell'evento.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato l'applicabilità dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, accoglieva la domanda.
Nel successivo giudizio d'appello, però, la sentenza veniva dichiarata nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario) e rimessa al Tribunale.

Secondo i giudici di secondo grado non era applicabile al caso di specie l'art. 141, in considerazione del fatto che tale articolo presupporrebbe lo scontro tra veicoli, e andava dunque applicato l'art. 144 del codice, con conseguente necessità di far partecipare, quale litisconsorte necessario, il responsabile del danno.
A questo punto la causa è giunta in Cassazione, ritenendo il danneggiato che fosse invece applicabile l'art. 141, e pertanto non fosse necessario estendere il contraddittorio.

L'art. 141 si applica solo in caso di scontro tra veicoli.
La Terza Sezione, ponendosi nel solco di Cass. 8/10/2019 n. 25033, ha respinto il ricorso, e nella motivazione ha colto l'occasione per esplicitare il principio di diritto applicabile ad ogni sinistro in cui sia coinvolto un solo veicolo con terzo trasportato, ricordando la ratio sottostante l'art. 141.
L'art. 141 attribuisce una azione diretta nei confronti dell'assicurazione dell'auto su cui il terzo è trasportato a prescindere da un rapporto contrattuale (che non c'è) e anche dalla responsabilità del proprio assicurato, col solo limite del caso fortuito.
Come ricordato anche dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 440 del 23/12/2008) codesta norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, che si affianca alla ordinaria azione diretta prevista dall'art. 144, esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile del danno.

Il vantaggio dato dall'azione ex art. 141 è che il trasportato (che deve essere “terzo” rispetto ai conducenti) agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causa, e prescindendo invece dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il caso fortuito, che come detto costituisce l'unico limite possibile, non può sostanziarsi nella condotta colposa dell'altro conducente, ma deve coincidere con i fattori naturali ed umani estranei alla circolazione dell'altro veicolo.
Nel caso di sinistro in cui risulti coinvolto un solo veicolo, ovvero il vettore del trasportato, già di per sé gli oneri probatori a carico del terzo sono alleggeriti, dovendo egli provare solo danno ed il nesso di causalità ai sensi dell'art. 2054, 1° comma cod. civ., senza necessità di una norma speciale.

Pertanto, ha chiarito la Terza Sezione, l'azione spettante al trasportato per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro è quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

C'è anche un altro aspetto: a fronte dell'agevolazione processuale prevista dall'art. 141, il trasportato in questo caso ha la possibilità di ottenere il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge, e non nei limiti del massimale contrattuale.
Viceversa tale limitazione non è prevista nel caso di azione proposta ai sensi dell'art. 144, dove però, in compenso, il danneggiato ha l'onere di provare la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista.
Una volta qualificata l'azione esercitata nel caso di specie ai sensi dell'art. 144 ne consegue la necessaria necessità di chiamare nel giudizio anche il responsabile del danno, ovvero il proprietario del veicolo.

Conseguentemente la Cassazione, oltre a rigettare il ricorso, ha anche enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ. ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209”.

(Fonte:

DirittoeGiustizia.it

)

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