Il terzo trasportato coinvolto in un sinistro può rivolgersi direttamente all'assicurazione per chiedere il risarcimento?
25 Giugno 2021
Questa la questione giunta all'attenzione della Terza Sezione della Cassazione Civile, che l'ha decisa con la sentenza n. 17963 depositata il 23 giugno 2021.
Il trasportato di un'autovettura finita fuori strada a causa del conducente agiva in giudizio nei confronti della sola assicurazione dell'auto, per chiedere il risarcimento delle gravi lesioni personali subite nell'evento. Secondo i giudici di secondo grado non era applicabile al caso di specie l'art. 141, in considerazione del fatto che tale articolo presupporrebbe lo scontro tra veicoli, e andava dunque applicato l'art. 144 del codice, con conseguente necessità di far partecipare, quale litisconsorte necessario, il responsabile del danno.
L'art. 141 si applica solo in caso di scontro tra veicoli.
Il vantaggio dato dall'azione ex art. 141 è che il trasportato (che deve essere “terzo” rispetto ai conducenti) agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causa, e prescindendo invece dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il caso fortuito, che come detto costituisce l'unico limite possibile, non può sostanziarsi nella condotta colposa dell'altro conducente, ma deve coincidere con i fattori naturali ed umani estranei alla circolazione dell'altro veicolo. Pertanto, ha chiarito la Terza Sezione, l'azione spettante al trasportato per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro è quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
C'è anche un altro aspetto: a fronte dell'agevolazione processuale prevista dall'art. 141, il trasportato in questo caso ha la possibilità di ottenere il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge, e non nei limiti del massimale contrattuale. Conseguentemente la Cassazione, oltre a rigettare il ricorso, ha anche enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ. ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209”.
(Fonte: DirittoeGiustizia.it) |