Necessaria la revisione delle tabelle millesimali in caso di alterazione dei valori dei singoli piani del Condominio

Redazione scientifica
25 Giugno 2021

In materia di condominio negli edifici, le tabelle millesimali possono essere riviste e modificate (anche nell'interesse di un solo condomino) se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17391/21, depositata il 17 giugno.

La vicenda da cui origina la questione riguarda la trasformazione da parte di un condomino dei solai grezzi di sua proprietà in vani abitabili, e del locale sotterraneo di proprietà di un altro condomino in un appartamento.

La Corte d'Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ravvisava una notevole alterazione del rapporto originario tra i valori delle singole porzioni di piano per le mutate condizioni delle due unità immobiliari comprese nel Condominio, con conseguente divergenza tra i valori delle porzioni di piano dell'edificio e le tabelle millesimali: la Corte, pertanto, disponeva la revisione delle tabelle millesimali vigenti.

I due condomini ricorrono in Cassazione, lamentandosi del fatto che la Corte d'Appello si fosse basata sul presupposto che in entrambe le proprietà fossero stati eseguiti interventi di natura fisica al fine di creare una nuova unità abitativa, qualificando i lavori come «innovazioni di vasta portata», quando in realtà l'unico elemento innovativo era la regolarizzazione amministrativa degli appartamenti.

Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che in materia di condominio negli edifici, le tabelle millesimali possono essere riviste e modificate (anche nell'interesse di un solo condomino) se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano. Tale notevole alterazione del rapporto tra i valori proporzionali non è necessariamente correlata ad una modificazione materiale dell'edificio, potendosi anche avere la creazione di un nuovo piano con mantenimento degli originari valori proporzionali. Compete perciò al Giudice del merito stabilire se il mutamento delle condizioni dei luoghi o le opere realizzate siano tali da implicare la revisione di detti valori e il suo giudizio sul punto, che si risolve in un accertamento di puro fatto, rimane sottratto al controllo di legittimità se risulta sorretto da adeguata motivazione.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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