Smart-working e computo dei lavoratori ai fini della l. n. 68 del 1999
28 Giugno 2021
Tenuto conto delle similari modalità organizzative, le quali consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto, è possibile escludere i dipendenti in smart-working dalla base di computo dell'organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili, da assumere ai sensi della legge n. 68 del 1999?
L'art. 4, co. 27, l. n. 68/1999 oltre a stabilire che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono di norma computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, indica altresì espressamente le categorie non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
L'art. 23 d.lgs. n. 80/2015 ha escluso, in termini generali, i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da Leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti, ergo anche per quelli di cui alla l. n. 68/99.
In un recente interpello (n. 3 del 9 giugno 2021), il Ministero del Lavoro ha posto l'accento sulla diversità teleologia tra il telelavoro e lo smart-working: il primo esprimerebbe l'intento del Legislatore di incentivare quanto più possibile il ricorso a tale strumento di conciliazione tra la vita privata e quella lavorativa; il secondo, invece, pur presentando caratteristiche comuni con il telelavoro, è diretto a realizzare una maggiore flessibilità, in particolare mediante un'organizzazione dell'attività per fasi, cicli e obiettivi, con assenza di precisi vincoli di orario e di luogo, fatti salvi determinati limiti.
Evidenzia il Ministero come il ricorso a tale ultima modalità lavorativa abbia visto un incremento esponenziale durante la situazione emergenziale da Covid-19, sicché la stessa non risponderebbe tanto alla finalità di promuovere la conciliazione vita privata-lavoro, quanto piuttosto all'esigenza di tutelare la salute pubblica ed il mantenimento della capacità produttiva delle aziende.
Pertanto, al di là delle possibili analogie e differenze tra i due istituti prefati, tenuto conto dell'esigenza di garantire una tutela rafforzata alle persone con disabilità, l'assenza nella l. n. 81/2017 di una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 23 summenzionato, nonché la tassatività delle esclusioni di cui all'art. 4, co. 1, l. n. 68/99 (Cass. n. 2210/2016), non consente di estendere l'esclusione dal computo suddetto anche ai lavoratori in smart-working. |