Modificazioni statutarie viziate da una causa di nullità ex art. 2332 c.c. e possibile sanatoria
28 Giugno 2021
Secondo la massima n. 197 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, sono da reputarsi legittime ed “omologabili” le modificazioni statutarie deliberate da s.p.a. o s.r.l. iscritte nel registro delle imprese, ma affette da una delle cause di nullità di cui all'art. 2332 c.c.
A seguito infatti della suddetta iscrizione, la società esiste come soggetto di diritto dotata di personalità giuridica e la successiva dichiarazione di nullità non è più regolata dalla disciplina propria della nullità contrattuale, bensì da quella peculiare sancita dal citato art. 2332 c.c., volta a salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici relativi ad una società ormai sorta. Pertanto, la nullità può essere dichiarata solo per le cause tassative ivi indicate (art. 2332, comma 1, c.c.) e produce effetti assimilabili a quelli conseguenti all'accertamento di una causa di scioglimento, come si evince dalla conseguente nomina dei liquidatori (art. 2332, comma 4, c.c.). Inoltre, tale dichiarazione di nullità, diversamente dalla nullità contrattuale, opera ex nunc, non pregiudicando così l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione (art. 2332, comma 2, c.c.) e non liberando i soci dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali (art. 2332, comma 3, c.c.). Infine, in deroga alle regole generali, è possibile la sanatoria delle cause di nullità di una società iscritta, con la loro eliminazione pubblicizzata nel registro delle imprese prima della sentenza dichiarativa di nullità (art. 2332, comma 5, c.c.).
Di conseguenza, anche laddove l'atto costitutivo di una società iscritta sia affetto da una causa di nullità “contingente” (mancanza della forma dell'atto pubblico o della indicazione riguardante i conferimenti) o relativa a “regole durature” (illiceità dell'oggetto sociale, mancanza della indicazione della denominazione della società, dell'ammontare del capitale sociale o dell'oggetto sociale), sono legittime le deliberazioni aventi ad oggetto modificazioni statutarie, purché - se incidenti proprio su tali aspetti dello statuto - sanino la relativa nullità o – se adottate dopo la dichiarazione di nullità - esse siano compatibili con lo stato di liquidazione, alla cui disciplina sono assoggettate anche ai fini della revoca di cui all'art. 2487 ter c.c.
Nel caso in cui la causa di nullità abbia natura contingente, come quella relativa alla mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, secondo il Consiglio Notarile di Milano, ai fini della sanatoria non sarebbe necessaria la ripetizione per atto pubblico dell'atto costitutivo (che richiederebbe il consenso di tutti i soci fondatori), ma sarebbe sufficiente una deliberazione dell'assemblea straordinaria che approvi integralmente il testo dello statuto, assoggettandolo così al controllo del notaio, per poi iscriverlo nel registro delle imprese.
Tale conclusione pare essere particolarmente rilevante in considerazione delle numerose start-up innovative di cui all'art. 25 D.L. n. 179/2012, che si sono trovate ad essere viziate dalla suddetta causa di nullità per essere state costituite con atto sottoscritto digitalmente come previsto dal D.M 17 febbraio 2016 e, quindi, senza atto pubblico, ritenuto invece ora imprescindibile dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2643/2021 (in questo portale, con nota di Signorelli, Il Consiglio di Stato smentisce il TAR Lazio sulla possibilità di costituire una start-up innovativa anche senza atto pubblico). |