Superbonus e superficie disperdente lorda: escluso il sottotetto non riscaldato
29 Giugno 2021
La disposizione. In sintesi si ricorda che l'art. 119 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020, più volte modificato, ha introdotto un'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 110%, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici. In particolare il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. Inoltre, la detrazione in rassegna è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per le seguenti tipologie di interventi (cd. trainanti) di:
Si ricorda, altresì, che il Superbonus spetta anche su interventi, di cui sopra, eseguiti su villette a schiera, peraltro oggetto dell'interpello in esame, purché dotate di accesso autonomo dall'esterno. In proposito, con la Risp. AE 5 gennaio 2021 n. 9, è stato chiarito che, nel caso di una villetta a schiera, si ha “accesso autonomo dall'esterno” qualora, ad esempio: - la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto; - il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari. Nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, il contribuente può accedere al Superbonus. L'interpello. Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione Finanziaria riguarda il proprietario di una villetta a schiera, che intende effettuare un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare, al fine di beneficiare del Superbonus 110%. In aggiunta al descritto intervento edilizio, l'istante intende isolare anche il tetto della villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato. Il contribuente chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2021, l'intervento sul tetto della villetta "rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell'incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato". La risposta. Dopo un breve riassunto della normativa riguardante la detrazione del 110%, l'AE precisa che l'art. 1 c. 66 lett. a) n. 2 l. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha modificato il citato art. 119, stabilendo che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della norma, potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.
Fonte: mementopiù
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