Le imprese nel Decreto Sostegni-bis: gli “aiuti” pubblici per l'avvio della ripresa economica

29 Giugno 2021

L'economia italiana sembra mostrare i primi segnali di ripresa favoriti anche da un miglioramento dell'andamento dell'epidemia e dalla permanenza delle misure di sostegno all'imprese, alle famiglie e ai lavoratori. Le esigenze connesse al rilancio post-pandemia sono alla base delle scelte operate anche nel c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), che contiene un articolato pacchetto di misure a favore del mondo imprenditoriale mosse dalla necessità di garantire la continuità delle attività produttive e una graduale fuoriuscita dal sistema dei sostegni pubblici.
Premessa

La ripresa economica del Paese passa attraverso diverse linee di intervento, delineate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra le quali si segnalano la necessità di riforme strutturali accompagnate da adeguate politiche economiche, la previsione di incentivi agli investimenti pubblici e privati, nonché interventi a sostegno della produttività del settore imprenditoriale.

Per favorire l'avvio della stagione di rilancio del mondo delle imprese, a pochi giorni dalla conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021, convertito nella L. 21 maggio 2021, n. 69), l'esecutivo ha varato un altro provvedimento emergenziale per dare un'ulteriore “boccata” d'ossigeno al Paese, il c.d. Decreto Sostegni-bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73). Anche questo intervento normativo, al pari di quello immediatamente precedente, prova a coniugare due diverse istanze: da un lato c'è, infatti, l'esigenza di mantenere gli “aiuti” a favore del mondo imprenditoriale più intensamente colpito dalla pandemia e, dall'altro, si pone la necessità di spianare la strada per la ripresa economica di medio-lungo periodo.

Come la maggior parte degli interventi emergenziali messi in campo a favore delle imprese in questa fase pandemica, anche il Decreto Sostegni-bis cerca di garantire la liquidità e la possibilità di accesso al credito da parte del mondo economico-produttivo. La scelta operata dal D.L. n. 73/2021 si snoda su due direzioni: l'esecutivo, da un lato, punta sui contributi a fondo perduto e, dall'altro, sulla proroga e la rimodulazione delle precedenti misure previste a beneficio delle imprese (moratorie e garanzie sui finanziamenti).

Il nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto e il sostegno alle attività chiuse

Il Decreto Sostegni-bis si apre (art. 1) introducendo un “ulteriore” pacchetto di contributi a fondo perduto, che si affianca alle misure previste dal Decreto Sostegni destinato ai titolari di Partita IVA (attiva alla data del 26 maggio 2021) che svolgono attività d'impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario, senza alcuna limitazione legata al settore di operatività settoriale o vincolo di classificazione basata sui codici ATECO.

La misura in esame viene articolata in maniera più complessa rispetto a quella delineata dal Decreto Sostegni e si snoda su tre livelli.

Il primo (art. 1, commi 1-4) ricalca la disciplina del D.L. 41/2021, che introduce un contributo a fondo perduto per le Partite IVA che vantino determinate classi di ricavi e abbiamo subìto un calo del fatturato almeno del 30% confrontato con quello del 2019.

Il “nuovo” contributo a fondo perduto è riconosciuto automaticamente – senza necessità di una specifica istanza – ed è di importo analogo a quello previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate con accreditamento diretto ovvero mediante riconoscimento di un credito d'imposta, in base alla scelta effettuata in sede di richiesta del primo contributo. La norma precisa che non può beneficiare di detto ulteriore sostegno chi ha indebitamente percepito il precedente contributo ovvero chi lo ha restituito. Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il secondo livello di intervento (art. 1, commi 5-15) prevede un contributo a fondo perduto destinato agli operatori economici stagionali titolari di Partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Per poter beneficiare del contributo è necessario che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 detti soggetti non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile almeno del 30 per cento, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ricompreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Detto contributo non spetta a coloro la cui Partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), ovvero a coloro che, pur avendo attivato la Partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il livello di calo del fatturato sopra richiamato. Non possono ottenere il contributo neanche gli enti pubblici e i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

La norma chiarisce che questo contributo è alternativo a quello sopra analizzato (e disciplinato dai commi 1-3); pertanto chi ha già ottenuto quest'ultimo potrà beneficiare dell'eventuale maggior valore del contributo riconosciuto agli operatori stagionali, scomputando quanto già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta. Nel caso in cui il contributo in esame risulta inferiore di quello determinato sulla disciplina del Decreto Sostegni l'Agenzia delle Entrate non dà seguito all'istanza.

Il contributo è determinato in modo differente, a seconda che il soggetto abbia o meno già beneficiato della misura prevista dal D.L. 41/2021. Per coloro che hanno già avuto accesso a quest'ultima misura le percentuali – decrescenti e comprese tra 60% e 20% sulla base di 5 scaglioni di ricavi che vanno dai 100.000 euro ai 10 milioni di euro – previste nel D.L. 73/2021 (art. 1, comma 9) vengono applicate alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Al contrario, per coloro che non hanno avuto accesso al contributo del Decreto Sostegni, l'importo sarà determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato dei periodi sopra richiamati percentuali più elevate (comprese tra il 90% e il 30%) espressamente previste dal D.L. 73/2021 (art. 1, comma 10).

Per tutti i beneficiari è fissato un ammontare complessivo del contributo, il quale non può essere superiore a 150.000 euro. Inoltre, in analogia a quanto previsto per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, anche in questo caso gli importi ottenuti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. L'art. 1 del D.L. 73/2021 prevede che, anche per detto contributo a fondo perduto, il beneficiario possa optare (in luogo del trasferimento diretto) per il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, alla quale non si applicano i limiti e i divieti previsti dalla legislazione vigente.

L'istanza per poter beneficiare della forma di sostegno in esame deve essere presentata, personalmente o attraverso un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica. La norma precisa che i soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA potranno richiedere il contributo solo a seguito della comunicazione relativa al primo trimestre 2021.

Il Decreto Sostegni, inoltre, demanda a un provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate la determinazione delle modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del D.L.73/2021 appena richiamate. Inoltre, il suddetto provvedimento dovrà indicare gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione Europea.

Il terzo livello di intervento previsto dall'art.1 del Decreto Sostegni-bis (commi 16-27) prevede un contributo a fondo perduto con finalità perequativa, calcolato non sul fatturato ma in base ai risultati economici dell'impresa. In particolare, il contributo spetta ai titolari di Partita IVA che nel secondo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subìto un peggioramento del risultato economico d'esercizio (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, pari o superiore alla percentuale che sarà definita con un decreto del MEF. L'importo calcolato applicando detta percentuale tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, viene diminuito dell'ammontare dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio, Decreto Agosto, Decreto Ristori e Decreto Sostegni. Per poter richiedere il contributo è necessario che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.

Si può optare per l'erogazione diretta del contributo o la trasformazione in credito d'imposta. In analogia con le altre misure di sostegno disciplinate dall'art. 1 del Decreto Sostegni-bis l'importo della misura di sostegno non può essere superiore a 150.000 euro, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Le modalità di attuazione della misura sono demandate, anche in questo caso, a un provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate. L'efficacia di questa terza linea di intervento basata su profili reddituali è stata subordinata dal legislatore del Decreto Sostegni-bis all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Accanto a contributi a fondo perduto per le realtà imprenditoriali il D.L. 73/2021 (art. 2) sempre in un'ottica di garanzia di continuità delle attività economiche istituisce presso il MISE il Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse. In particolare, le risorse economiche del fondo sono destinate alle imprese che per effetto delle misure restrittive adottate dal governo a causa dell'emergenza pandemica hanno subìto, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Decreto Sostegni-bis, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi. Individuazione dei soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto viene demandato a un Decreto del MISE da adottare di concerto con il MEF nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, dunque nel corso del periodo previsto per la conversione in legge.

Le misure a sostegno della liquidità e a favore dell'accesso al credito

Un'altra linea di intervento che si rinviene nel Decreto Sostegni-bis è quella di continuare a concedere garanzie sulla nuova finanza. Viene, infatti, introdotto (art. 12) attraverso il Fondo centrale di Garanzia PMI un nuovo strumento di garanzia pubblica su portafogli di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine (di durata tra i 6 e i 15 anni) concessi a imprese a PMI e c.d. mid-cap (ovvero quelle con un numero di dipendenti non superiori a 499) finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali portafogli viene innalzata rispetto alla disciplina ordinaria (e a quella derogatoria introdotta dal D.L. 23/2020) e copre fino al 25% del portafoglio e, con riguardo ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento.

Sono previste diverse semplificazioni di tipo procedurale per poter beneficiare della misura in oggetto. In particolare: 1) l'accesso al fondo avviene senza alcuna valutazione economico-finanziaria; 2) la probabilità di default è calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; 3) la durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) viene estesa a 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo, per tener conto delle esigenze di flessibilità sui flussi di cassa delle imprese nell'arco temporale più influenzato dall'emergenza sanitaria.

La Relazione Illustrativa la Decreto Sostegni-bis chiarisce che la ratio della norma è quella di prevenire ipotesi di credit crunch che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata “presa di rischio”, grazie ad un'elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e ad un'apprezzabile semplificazione procedurale (…) offerta ai finanziatori, in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza”.

Altro intervento cardine del D.L. 73/2021 si sostanza nell'estensione temporale, con alcune rimodulazioni, dei regimi del programma “Garanzia Italia” gestito da SACE S.p.A. e del Fondo Centrale di Garanzia PMI, prorogando la loro operatività al 31 dicembre 2021. Detto intervento si è reso necessario in virtù del perdurare dell'emergenza sanitaria e della proroga a fine 2021 del Temporary Framework disposta dalla Commissione Europea il 28 gennaio 2021. Tuttavia, è opportuno precisare gli interventi previsti dal Decreto Sostegni-bis si pongono in un'ottica di una graduale eliminazione dei regimi di garanzia in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato varati a supporto della liquidità delle imprese messe a dura prova dall'emergenza sanitaria e dagli effetti economico-sociali della stessa.

Il Decreto Sostegni-bis interviene (art. 13, comma 1) sulla disciplina del Programma Garanzia Italia sotto diversi aspetti. Infatti, si interviene sulla durata dei finanziamenti – anche quelli concessi alle imprese mid-cap – estendendoli da 6 a 10 anni. Più in dettaglio, i finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE possono essere prolungati fino a 10 anni ovvero sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni. Questa modifica viene subordinata alla previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, chiamata a vagliare la conformità con il Temporary Framework sugli aiuti di stato. Si incide, poi, sui prestiti obbligazionari garantiti da SACE riducendo dal 30% al 15% la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia.

Infine, per le mid-cap – che dal 1 marzo 2021 non hanno più accesso al Fondo Centrale PMI ma beneficiano delle garanzie di SACE – viene escluso l'obbligo di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni. A tal proposito si segnala che la Relazione Illustrativa precisa che la “modifica si rende necessaria al fine di allineare pienamente la disciplina di “Garanzia Italia” per le cd. mid cap a quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI, assicurando per tale via una piena fungibilità dei due regimi”, atteso che si è “registrato un accesso modesto da parte di small mid cap a Garanzia Italia nel marzo 2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge”.

Anche la disciplina straordinaria e temporanea delle garanzie concesse dal Fondo Centrale di garanzia viene rimodulata con il D.L. 73/2021 (art. 13 comma 2). Più in dettaglio, dal 1° luglio 2021 per i finanziamenti con durata fino a 72 mesi la garanzia del fondo sarà pari all'80%, in luogo del 90% come previsto fino al 30 giugno 2020. La durata massina dei finanziamenti garantiti – previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea – potrà essere estesa a 120 mesi. Per i finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi già garantiti, nel caso in cui il soggetto finanziatore accordi il prolungamento, può essere richiesta una pari estensione della garanzia. Sempre a partire dal 1° luglio 2021 la copertura del Fondo (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) sarà del 90% - anziché del 100% - per i c.d. piccoli finanziamenti, ovvero quelli di importo fino a 30 mila euro concessi automaticamente a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti, nonché a persone fisiche esercenti le attività finanziarie e assicurative. Inoltre, in relazione alle suddette operazioni potrà essere applicato un tasso diverso di quello attualmente previsto, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria (e comunque non superiore allo 0,20 aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici con durata analoga al finanziamento).

La moratoria sui debiti

Accanto alle garanzie sui nuovi finanziamenti il governo, sin dalle prime fasi di emergenza sanitaria, ha introdotto, all'art. 56 Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), una moratoria straordinaria sui debiti delle PMI. La misura incide sulle linee di credito in essere sospendendo il pagamento delle rate dei finanziamenti spostando in avanti, senza alcuna commissione, il piano di ammortamento. La ratio dell'intervento viene chiarita nella Relazione Illustrativa al primo provvedimento emergenziale, la quale precisa che “la finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari”.

Il Decreto Sostegni-bis rivede anche la disciplina della moratoria, prorogando – previa autorizzazione della Commissione Europea - il termine al 31 dicembre 2021 limitatamente alla sola quota capitale. A differenza delle precedenti proroghe previste nei c.d. decreti emergenziali, quella introdotta dal D.L. 73/2021 non riguarda gli interessi della linea di credito “sospesa” che dal 1° luglio 2021 dovranno essere regolarmente corrisposti. L'inversione di rotta compiuta dal governo viene giustificata nella “logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno”. Ciò è giustificato anche dalle modalità per beneficiare della proroga, che non opera più automaticamente ma richiede apposita comunicazione da inoltrare al soggetto finanziatore.

In conclusione

Il Decreto Sostegni-bis è caratterizzato da una duplice anima, una che si pone in continuità con i precedenti decreti predisposti per contrastare la pandemia; l'altra che segna un punto di “rottura” con le scelte operate dall'esecutivo nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria.

Il D.L. 73/2021, infatti, mira a mantenere attivi i principali interventi di supporto alla liquidità delle imprese per garantirne l'operatività a varie riprese messa a dura prova dalle diverse “ondate epidemiche”. Al contempo, il Decreto Sostegni-bis in maniera più marcata rispetto ai precedenti interventi governativi rimodula alcune delle misure a favore del mondo imprenditoriale per costruire un sistema di progressiva e graduale riduzione e successivo riassorbimento degli strumenti di sostegno e avviare il percorso di ripresa economica.

Il rilancio dell'economia e, in particolare, del mondo delle attività produttive sembra iniziato. Tuttavia anche se le stime di crescita sembrano essere destinate al miglioramento – come segnalato dal Fondo Monetario Internazionale – gli “aiuti” pubblici da attuarsi attraverso misure temporanee e mirate dovranno permanere fino a quando la ripresa non sarà effettivamente decollata, continuando a mantenere il loro ruolo principale, ovvero quello di arginare gli effetti economico-finanziari dell'emergenza sanitaria. La ratio delle misure c.d. emergenziali sembra, però, essere destinata a divenire più complessa dato che dovranno, al contempo, rappresentare il punto di partenza per sostenere la ripresa e rafforzare la competitività delle imprese, integrandosi, se necessario, anche con politiche pubbliche di più ampio respiro.

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