Reclamo ex art. 26 L.F. e sospensione del provvedimento impugnato

La Redazione
29 Giugno 2021

Nell'ambito di una procedura fallimentare il tribunale adito, qualora sia stato presentato reclamo ex art. 26 L.F avverso il provvedimento con cui il GD ha acquisito alla massa fallimentare le somme derivanti da una polizza vita, può sospendere l'efficacia del provvedimento reclamato.

Nell'ambito di una procedura fallimentare il tribunale adito, qualora sia stato presentato reclamo ex art. 26 L.F. avverso il provvedimento con cui il GD ha acquisito alla massa fallimentare le somme derivanti da una polizza vita, può sospendere l'efficacia del provvedimento reclamato.

A parere del tribunale, infatti, il comma 5 dell'art. 26 L.F. a norma del quale “il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento”, sta solo ad indicare che la proposizione del reclamo non sospende, di per sé ed ipso iure, l'esecuzione del provvedimento impugnato, ma non impedisce che il tribunale possa in sede di reclamo sospendere il provvedimento, in forza di un potere cautelare di sospensiva che può ritenersi immanente nel sistema (in senso conforme v. Trib. Bologna 10.7.2015).

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