Bancarotta fraudolenta, quali sono i criteri nel determinare la durata delle pene accessorie fallimentari?

Foti Alfredo
29 Giugno 2021

La durata delle pene accessorie deve essere determinata in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 c.p., con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari. Nel caso in cui la durata delle pene accessorie sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi applicati, specie quando ricorra una significativa divaricazione tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo.

La durata delle pene accessorie deve essere determinata in base ai criteri sanciti dall'art. 133 c.p. maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 c.p., con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari.

Nel caso in cui la durata delle pene accessorie sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi applicati, specie quando ricorra una significativa divaricazione tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo.

La Corte di Appello di Milano confermava la statuizione di primo grado con cui il Tribunale di Milano aveva affermato la penale responsabilità di XX. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale: l'imputato, legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe infatti posto in essere plurime condotte illecite precipuamente finalizzate a dissipare il patrimonio della società di cui era amministratore. In particolare, egli avrebbe: distratto il patrimonio aziendale cedendolo, senza alcun reale corrispettivo, ad altra società che ne avrebbe poi proseguito l'attività; distratto i veicoli ed un immobile mediante una cessione simulata realizzata in favore di terzi soggetti privati; distratto crediti per oltre un milione di euro. Infine, avrebbe altresì sottratto, o comunque occultato, i libri e le scritture contabili.

Avverso la sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di XX , deducendo due motivi di gravame. Come primo motivo, vizio di motivazione della sentenza con riferimento alla attribuzione delle condotte illecite all'imputato laddove, invece, lo stesso, benché detenesse formalmente la legale rappresentanza societaria, in realtà altro non sarebbe stato se non una mera “testa di legno”, la cui figura era sostanzialmente funzionale al di lui genitore, reale dominus della società ed unico responsabile dell'attività gestoria. Come secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari che, a dispetto della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale, sono state dalla Corte di Appello confermate nella durata massima di anni 10, nonostante il trattamento sanzionatorio fosse stato contenuto nei minimi edittali, e senza una adeguata e concreta considerazione della condotta e della intensità del dolo.

I limiti al sindacato di legittimità. La rivalutazione di merito, basata su una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, è preclusa in sede di legittimità: tale valutazione spetta, infatti, esclusivamente al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio motivazionale astrattamente denunciabile la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non della decisione, ed è pertanto esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, salvo che la ricostruzione dei fatti non sia caratterizzata da argomentazioni illogiche e/o contraddittorie.

La responsabilità penale della testa di legno inconsapevole. L'eventuale inconsapevolezza della testa di legno, e la totale assenza di relativa potestà gestoria, laddove adeguatamente riscontrate sotto il profilo fattuale, possono sicuramente rilevare in chiave difensiva in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Per quanto concerne invece il reato di bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore di diritto risponde della sottrazione o dell'omessa tenuta delle scritture contabili anche se lo stesso sia solo una mera testa di legno, ovvero sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste comunque nei suoi confronti il diretto e personale obbligo – specificamente afferente la legale rappresentanza rivestita – di tenere e conservare tali scritture, sempreché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato.

La durata delle pene accessorie fallimentari. La durata di tali pene deve essere determinata sulla scorta del criterio finalistico della special-prevenzione negativa, valorizzando i criteri sanciti dall'art. 133 c.p. che si rivelino maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 c.p., con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari; ove la durata delle stesse sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui al predetto art. 133 c.p., con un onere motivazionale maggiore nel caso di significativa divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo.

Fonte:

dirittoegiustizia.it

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