Fuori il vecchio amministratore, non ancora nominato il nuovo: documenti da consegnare ai singoli condominiFonte: L. 11 dicembre 2012 n. 220
30 Giugno 2021
Chiuso il rapporto col vecchio amministratore, i componenti del condominio possono legittimamente pretendere da lui la documentazione in suo possesso e il rendiconto sulla gestione annuale. Irrilevante, osservano i giudici, il fatto che l'assemblea non abbia ancora nominato ufficialmente il nuovo amministratore (Corte di Cassazione, ordinanza n. 18185/21, sez. VI Civile - 2, depositata il 24 giugno).
Passaggio decisivo in Corte d'appello: lì viene accolta la richiesta di alcuni condomini di un complesso immobiliare in Sicilia, richiesta mirata a vedere condannato l'amministratore uscente a «consegnare il rendiconto della gestione della piscina (per l'anno 2012) e della gestione ordinaria parziale dell'esercizio 2012». A questa imposizione il professionista si oppone in Cassazione, osservando che «nel condominio in cui sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, quello uscente deve restituire i documenti inerenti alla gestione e rendere il conto soltanto al nuovo amministratore nominato dall'assemblea, e non anche al singolo condomino».
A spazzar via la linea proposta dal professionista provvedono i Giudici della Corte, ricordando prontamente che, Codice Civile alla mano, «l'amministratore uscente è obbligato, alla cessazione dell'incarico, a consegnare la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini». Peraltro, «la legge n. 220/2012 ha ulteriormente sancito l'obbligo dell'amministratore cessato dall'incarico di riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente alla gestione condominiale, e perciò anche di rendere il conto del suo operato», aggiungono i Giudici. Certo, «il rendiconto ed i documenti possono essere consegnati dall'amministratore uscente direttamente all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia tempestivamente provveduto alla designazione del nuovo amministratore, spiegando efficacia la delibera di nomina anche nei confronti dei terzi ai fini della rappresentanza sostanziale del condominio». Tuttavia, «la mancata nomina del nuovo amministratore», come in questa vicenda, «non legittima, tuttavia, uno ius retinendi con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell'amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condomini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato», precisano i giudici. Tirando le somme, «alla scadenza l'amministratore è comunque tenuto a consegnare la documentazione in suo possesso ed a rendere il conto anche su richiesta del singolo condomino, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo e potendosi presumere che tale richiesta interessi egualmente tutti i vari condomini, in quanto affare ad essi comune», concludono i magistrati, confermando la condanna dell'amministratore uscente.
Fonte: dirittoegiustizia.it |