La Redazione
30 Giugno 2021

I termini per il deposito del bilancio sociale previsti dall'art. 48, comma 3, del Codice del Terzo Settore (30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio) valgono anche per le cooperative sociali.

I termini per il deposito del bilancio sociale previsti dall'art. 48, comma 3, del Codice del Terzo Settore (30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio) valgono anche per le cooperative sociali.

A precisarlo è il Ministero del Lavoro, con nota n. 8452 del 24 giugno scorso, in risposta a una richiesta di chiarimenti formulata da Unioncamere sulle norme applicabili. In particolare, alla luce delle differenze tra la gerarchia delle fonti normative applicabili rispettivamente alle imprese sociali e alle cooperative sociali in quanto “imprese sociali di diritto” ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017, richiede chiarimenti circa l'applicabilità a queste ultime del termine per il deposito del bilancio sociale previsto dall'articolo 48, comma 3 d.lgs. n. 117/2017.

Sulle norme applicabili alle imprese sociali, si richiamano le linee guida stilate dai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico (d.m. 4 luglio 2019) ai sensi delle quali, con particolare riferimento alle imprese sociali, “in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, comma 5, di quest'ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore”: resta pertanto applicabile il termine del 30 giugno; con particolare riferimento alle cooperative sociali, poi, la nota del Ministero non si ravvisano ostacoli all'applicabilità del medesimo termine.

Pertanto, i termini per il deposito del bilancio sociale di cui all'art. 48, comma 3 del Codice del Terzo settore, richiamati dalle linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019, sono pienamente e legittimamente applicabili alle cooperative sociali.

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