Compenso avvocati: requisiti per la valutazione dello svolgimento dell'attività difensiva
30 Giugno 2021
L'avvocato M.M. adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di Euro 21.121,31, oltre accessori, quale compenso per l'attività svolta a favore di una società in un giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo (ed inerente al pagamento per la fornitura di materiali). Il Collegio liquidava con ordinanza un importo di Euro 6448,00, oltre spese, in favore del difensore, rilevando che l'attività difensiva era stata effettivamente svolta, ma che talune gravi carenze nell'esercizio del patrocinio avevano comportato la compensazione delle spese processuali (e ciò sebbene la causa di opposizione si fosse conclusa positivamente per la cliente). Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione M.M., osservando che il Tribunale non poteva tener conto della disposta compensazione delle spese di lite, attenendo tale regolazione delle spese al rapporto tra le parti processuali (e non tra il difensore e il cliente) e che lo stesso aveva dato rilievo solo al risultato ottenuto dal cliente.
La Corte ha ritenuto i due motivi, trattati congiuntamente, inammissibili. Invero, non rileva il principio secondo cui la pronuncia sulle spese processuali non influisce sulla spettanza del compenso del difensore ed interessa il rapporto tra le parti processuali, poiché nella specie, il tribunale ha tenuto conto delle decisioni della causa in cui è stato svolto il tirocinio, solo per stabilire quale fosse l'esito finale della lite, il risultato complessivo ottenuto dal cliente, ed il modo in cui era stato espletato il mandato difensivo. Il collegio ha dunque liquidato il compenso in conformità al disposto dell'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, secondo cui «ai fini della liquidazione del compenso professionale, si deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate».
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |