Redazione scientifica
01 Luglio 2021

Le domande di risarcimento relative a danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico, causato da omessa o inadeguata manutenzione delle strutture idrauliche, rientrano nella competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche e non del giudice ordinario.

Un'azienda agricola citava di fronte al Tribunale di Pescara la Regione Abruzzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patititi a causa dell'allagamento dei suoi terreni, dovuto alla tracimazione delle acque di un torrente, determinata dal cattivo stato di manutenzione del suo alveo.


Si costituiva la Regione eccependo l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di controversia appartenente alla cognizione del Tribunale delle acque pubbliche.

Il Tribunale di Pescara dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 140, lett. e) del R.d. n. 1775/1933.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva regolamento di competenza l'azienda agricola. Il ricorrente censurava la sentenza impugnata in quanto, nella vicenda in esame, non si discuteva di danni dipendenti da azioni o omissioni riguardanti la disciplina o l'uso delle acque o l'esecuzione di opere idrauliche (per i quali è competente il Tribunale delle acque pubbliche), ma di danni ascrivibili ad inerzia e, quindi, a comportamenti non oggetto di scelta legati al deterioramento di strutture idrauliche ed imputabili all'ente in virtù della sua posizioni di custode di tali strutture.

La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, allineandosi a un indirizzo giurisprudenziale accolto da una pronuncia a Sezioni Unite e poi più volte ribadito.
Secondo il richiamato orientamento «ai sensi dell'art. 140, lettera e), del R.d. n. 1775/1933, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque». Ciò «in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte dalla P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche». Pertanto «allorquando venga dedotto - come nel caso di specie - che un ‘opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza, o sia stata mal costruita, questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicchè la domanda di risarcimento danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche competente per territorio» (Cass. civ., sez. un., n. 1066/2006; Cass. civ., n. 8722/2011; Cass. civ., n. 13357/2012).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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