Denunzia al Tribunale: le irregolarità devono essere attuali

La Redazione
01 Luglio 2021

Non può trovare accoglimento la denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., se le gravi irregolarità, di cui si chiede l'accertamento, non risultino più attuali in quanto superate da successive condotte degli amministratori stessi.

Non può trovare accoglimento la denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., se le gravi irregolarità, di cui si chiede l'accertamento, non risultino più attuali in quanto superate da successive condotte degli amministratori stessi.

Oggetto di denuncia ex art. 2409 c.c. è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori, commesse in violazione dei doveri su di essi incombenti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società; le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. (Nel caso di specie, è emerso che le “gravi irregolarità”, consistenti nell'utilizzo di risorse aziendali, per finalità ultronee rispetto a quelle sociali, oltre che connotate da entità e gravità oggettive alquanto contenute, sono state successivamente "sanate" attraverso l'assunzione dei relativi costi da parte di chi l'ha disposto e/o fruito, senza per ciò alcun effettivo residuo onere a carico della società, venendo quindi a mancare il requisito dell'attualità).

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