Diniego dell'operatore socio-sanitario alla sottoposizione al vaccino anti Covid-19 e collocamento in aspettativa non retribuita

Sabrina Apa
01 Luglio 2021

Per il Tribunale di Verona qualora un operatore socio sanitario (OSS) presso una RSA rifiuti di sottoporsi al vaccino anti Covid-19, l'Azienda può legittimamente procedere al collocamento in aspettativa non retribuita.

Per il Tribunale di Verona qualora un operatore socio sanitario (OSS) presso una RSA rifiuti di sottoporsi al vaccino anti Covid-19, l'Azienda può legittimamente procedere al collocamento in aspettativa non retribuita.

In seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 44/2021, l'art. 4 dello stesso stabilisce come la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Covid-19 costituisca un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Ai fini dell'inclusione di un soggetto nell'obbligo vaccinale, occorre che quest'ultimo svolga la propria attività “nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.

Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta della lavoratrice relativa alla reintegrazione in mansioni equivalenti a quelle proprie dell'OSS, il giudice afferma che questa deve essere vagliata alla luce del dettato normativo del d.l. n. 44/2021, che all'art. 9, prevede che qualora “l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

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