Diniego dell'operatore socio-sanitario alla sottoposizione al vaccino anti Covid-19 e collocamento in aspettativa non retribuita
01 Luglio 2021
Per il Tribunale di Verona qualora un operatore socio sanitario (OSS) presso una RSA rifiuti di sottoporsi al vaccino anti Covid-19, l'Azienda può legittimamente procedere al collocamento in aspettativa non retribuita.
In seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 44/2021, l'art. 4 dello stesso stabilisce come la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Covid-19 costituisca un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Ai fini dell'inclusione di un soggetto nell'obbligo vaccinale, occorre che quest'ultimo svolga la propria attività “nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.
Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta della lavoratrice relativa alla reintegrazione in mansioni equivalenti a quelle proprie dell'OSS, il giudice afferma che questa deve essere vagliata alla luce del dettato normativo del d.l. n. 44/2021, che all'art. 9, prevede che qualora “l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. |